COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CERREDOLESE avverso squalifica per 3 giornate calc. GUIDETTI GUIDO e per 4 giornate calc. SCHENETTI LUCA, perdita gara e penalizzazione di 1 punto in classifica delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 23.3.2016 gara CERREDOLESE – MARANELLO del 20.3.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CERREDOLESE avverso squalifica per 3 giornate calc. GUIDETTI GUIDO e per 4 giornate calc. SCHENETTI LUCA, perdita gara e penalizzazione di 1 punto in classifica delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 23.3.2016 gara CERREDOLESE - MARANELLO del 20.3.2016 L'A.S.D. CERREDOLESE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che "sul risultato di 1 a 0 per la Cerredolese, a tempo scaduto, l'arbitro ha decretato un calcio di rigore che ha generato delle lamentele da parte dei giocatori della Cerredolese. Il primo ad avvicinarsi all'arbitro era il ns. capitano Schenetti, che gli faceva presente essere scaduto il tempo regolamentare e gli chiedeva di controllare il cronometro. L'arbitro in risposta lo ammoniva, poi constatato che era la seconda, estraeva il cartellino rosso, invitandolo ad uscire dal campo. Il ns. giocatore continuò nella protesta, richiedendo all'arbitro di fargli vedere il cronometro, a quel punto l'arbitro gli rivolgeva la frase vuole uscire o no. Lui rispose no, allora l'arbitro, a voce alta, chiese chi fosse il vice capitano e, visto essere uno di quei giocatori che si stavano lamentando, lo ha espulso direttamente, poi si è diretto verso lo spogliatoio, fischiando la fine della partita". "L'errore dell'arbitro sta nel fatto che nel momento in cui ha richiesto a voce alta chi essere il vice capitano, non gli ha dato modo di dimostrare il suo comportamento da quel momento li in avanti, una volta edotto essere il capitano e di poter invitare i suoi compagni ad un comportamento corretto, ma, visto essere uno di quei giocatori che si stavano lamentando, lo ha espulso direttamente, proprio nel momento in cui stava infilando la fascia al braccio, datagli dal capitano". Allega copia della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale di Trento e chiede la ripetizione della gara, l'annullamento del punto di penalizzazione e la riduzione delle squalifiche ai due calciatori. La Corte, - premesso che la parte del ricorso riguardante il risultato della gara non può essere esaminata in quanto copia dello stessa non risulta essere stata inviata alla controparte né è stata allegata la prova di tale invio, parte che, conseguentemente, visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del C.G.S., viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che : 1) dopo la notifica del provvedimento di espulsione, per doppia ammonizione, al calc. SCHENETTI, capitano dell'A.S.D. Cerredolese, lo stesso non intendeva lasciare il terreno di gioco e, quindi, non poteva essere battuto il calcio di rigore a favore del Maranello; 2) si rivolgeva, con ripetuti ed espliciti inviti, al calc. GUIDETTI, vice capitano subentrato nella funzione di capitano, affinché collaborasse per l'allontanamento del calc. Schenetti, consentendo così che la gara potesse essere portata a termine, non ottenendo alcun aiuto, nonostante gli venisse comunicato che sarebbe anch'egli incorso nello stesso provvedimento di espulsione, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. GUIDETTI GUIDO e per 4 giornate del calc. SCHENETTI LUCA, nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica a carico dell'A.S.D. CERREDOLESE, fermo quant'altro. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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