COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103 DEL 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD MANZANESE (Giovanissimi Regionali “Sperimentali” Fascia B) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara MANZANESE – ANCONA, disputata il 13.03.2016, della squalifica fino al 24.05.2016 a carico dell’allenatore sig. ZANNIER Stefano (in C.U. n° 99 del 24.03.2016).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 103 DEL 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD MANZANESE (Giovanissimi Regionali “Sperimentali” Fascia B) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara MANZANESE - ANCONA, disputata il 13.03.2016, della squalifica fino al 24.05.2016 a carico dell’allenatore sig. ZANNIER Stefano (in C.U. n° 99 del 24.03.2016). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 99 dd 13.03.2016 il G.S.T., in relazione a fatti verificatisi in occasione della gara Manzanese - Ancona, valida per il Torneo Giovanissimi Sperimentali, fascia “B”, svoltasi in data 13.03.2016, disponeva la squalifica a carico del sig. ZANNIER Stefano, allenatore della ASD Manzanese, fino al 24.05.2016, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett.f) C.G.S. e dell’art. 21, punto 1, del C.G.S. Secondo quanto riportato nel referto arbitrale e nel supplemento di rapporto, era emerso che: - al 20°’ del 2° tempo, il Sig. ZANNIER Stefano (allenatore A.S.D. MANZANESE) disapprovava una decisione arbitrale urlando a gran voce e, invitato dall’arbitro a mantenere un comportamento più consono, proferiva espressione minacciosa nei confronti di quest’ultimo, motivo per cui il direttore di gara lo allontanava dal recinto di gioco; - il sig. ZANNIER non ottemperava alla decisione dell’arbitro nonostante fosse stato invitato dallo stesso ad allontanarsi per ben tre volte e si sedeva in panchina; - l’arbitro rimaneva sorpreso di fronte ad una tale reazione del sig. ZANNIER e, non sapendo come comportarsi, riprendeva il gioco con la presenza del predetto allenatore in campo fino alla fine della gara, pur dovendosi lo stesso considerare allontanato. In ragione, di quanto sopra, “rilevato dagli atti che la condotta posta in essere nei confronti del giovane arbitro dal sig. Zannier Stefano assume carattere di particolare gravità perché si pone in contrasto con la funzione educativa che un Dirigente di Società ed un Allenatore di squadre giovanili dovrebbero esplicare verso i giovani calciatori come quelli scesi in campo nella gara suindicata; lo sport insegna, tra le tante cose, la cultura delle regole ed il rispetto dell’autorità, che nella fattispecie sono stati ampiamente disattesi; infatti, sebbene invitato dall’ arbitro, per ben tre volte, ad abbandonare il recinto di gioco, il sig. Zannier si è sempre rifiutato di uscire, rimanendo in panchina e non ottemperando in tal modo ad un precetto disciplinare del direttore di gara”, il G.S.T. disponeva la squalifica a tempo nella misura sopra indicata, “considerato che il sig. Zannier, nella suindicata circostanza, è incorso in recidiva per essere stato squalificato fino al 9.02.2016, in quanto allontanato dal recinto di gioco, nella gara del predetto torneo giovanissimi del 17.01.2016, per ripetute proteste verso decisioni arbitrali (vedasi C.U. n. 69 del 28.01.2016, pag. 25)”. Con tempestivo reclamo la ASD MANZANESE impugnava la decisione disciplinare del G.S.T., in relazione alla posizione del proprio tesserato, evidenziando: a) che l’allenatore non aveva ritenuto di essere stato allontanato dal campo, “considerando che l’arbitro non ha interrotto il gioco e circostanza ancora più evidente che ha continuato normalmente la gara” b) che, secondo la regola n. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, e secondo le decisioni ufficiali ed altresì in base a quanto riportato nella “Guida pratica AIA” al p.to 4 della regola n. 5, laddove un calciatore espulso o un dirigente si rifiutino di lasciare il recinto di gioco, l’arbitro deve richiedere l’intervento del capitano, e se questi si dimostra concorde con l’espulso, dovrà adottare nei confronti di quest’ultimo lo stesso provvedimento, invitando il vice capitano a dare esecuzione alle sue decisioni; nel caso in cui anche il nuovo capitano si rifiuti, l’arbitro dovrà sospendere definitivamente la gara, facendo menzione nel rapporto di gara dei fatti accaduti; analoga decisione anche nel caso in cui, nonostante il fattivo interessamento del capitano o del vice capitano, il calciatore o il dirigente si ostini a non voler uscire c) che il comportamento dell’arbitro (nessuna sospensione del gioco) e le sue decisioni (ha continuato la partita senza procedere come previsto nel regolamento) ha fatto intendere all’allenatore e a tutti i presenti che l’arbitro non aveva preso alcun provvedimento disciplinare, ma aveva solamente invitato l’allenatore a rientrare nella sua area tecnica; d) che diversamente l’arbitro sarebbe incorso in errore tecnico. Anche alla luce del fatto che “l’allenatore in questione è da circa 20 anni che esplica la sua attività nelle squadre giovanili di varie associazioni della Regione, e sulle sue qualità morali ed educative, possono testimoniare migliaia di persone, non vi è alcun dubbio)”, si chiedeva: - in via principale, di dichiarare che l’allenatore è estraneo ai fatti in virtù dei quali è stata comminata la sanzione della “squalifica fino al 24 maggio 2016” ed annullarla; - in via subordinata, di valutare d’ufficio l’ipotesi di errore tecnico commesso dall’arbitro, con tutte le conseguenze del caso - in via istruttoria, allegata la delibera del G.S.T., si chiedeva alla C.S.A. “se lo ritiene”, di ascoltare l’allenatore, sig. ZANNIER Stefano, e/o il dirigente accompagnatore della squadra, sig.ra COMUZZI Cinzia. Un tanto premesso, il reclamo è inammissibile e comunque del tutto infondato nel merito, per le ragioni che seguono. Richiamata la circostanza per cui, alla luce dei regolamenti processuali (art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non è di per sé ammissibile la mera generica negazione – ovvero reinterpretazione – del fatto, va evidenziato come nel caso di specie l’arbitro abbia dato precisa contezza dei fatti verificatisi al 20° del secondo tempo, e che sono stati precisamente riportati dal G.S.T. nel suo provvedimento, fondato sia sul referto arbitrale che sul supplemento di rapporto. Il fatto storico tanto del provvedimento disciplinare comminato al sig. ZANNIER dall’arbitro (“disapprovava una decisione arbitrale urlando a gran voce e, invitato dall’arbitro a mantenere un comportamento più consono, proferiva espressione minacciosa nei confronti di quest’ultimo, motivo per cui il direttore di gara lo allontanava dal recinto di gioco”), che del successivo comportamento dell’allenatore (“il sig. Zannier non ottemperava alla decisione dell’arbitro nonostante fosse stato invitato dallo stesso ad allontanarsi per ben tre volte e si sedeva in panchina”) non può essere messo perciò in discussione. E’ inammissibile, al riguardo, la richiesta di audizione di altro tesserato e dello stesso sig. ZANNIER, formulata in via del tutto dubitativa ed eventuale (“se lo ritiene”), dalle quali in ogni caso non si potrebbero evincere comunque elementi tali da mettere in discussione quanto descritto dal direttore di gara. A quest’ultimo proposito, è effettivamente acclarato che l’arbitro non ha rispettato la procedure altrimenti richiesta dal regolamento e dalle altre disposizioni che fanno corpo con quest’ultimo per il caso in cui il destinatario di un provvedimento disciplinare si rifiuti di ottemperarvi; tale profilo, peraltro, non può rilevare in questa sede alla stregua di errore tecnico, giacché sarebbe veramente paradossale (alla stregua del vero e proprio “abuso del diritto”) che chi vi ha dato causa (appunto il tesserato della società reclamante) possa poi giovarsi in termini per sé favorevoli delle relative conseguenze. Vi è altresì inammissibilità per essere la doglianza formulata in forma del tutto generica (“valutare d’ufficio l’ipotesi di errore tecnico commesso dall’arbitro con tutte le conseguenze del caso”) e senza esplicitare alcuna puntuale richiesta, che peraltro dovrebbe venire previamente partecipata alla società avversaria, vincitrice sul campo e qui avente la sicura veste di controinteressata (art. 33 comma 5 C.G.S.). In ogni caso, è palese l’infondatezza della prospettazione del reclamante in quanto il supposto errore tecnico è comunque un post factum rispetto al provvedimento disciplinare comminato dall’arbitro, in relazione ad un comportamento che non costituisce nemmeno un episodio isolato, alla luce di altro recente provvedimento disciplinare a carico del sig. ZANNIER, già a suo tempo allontanato dal recinto di gioco per ripetute proteste nei confronti delle decisioni arbitrali, di cui in sede di reclamo non vi è cenno alcuno e che comunque va senza alcun dubbio valutato ai sensi dell’art. 21 comma 1 del C.G.S. In conclusione, pertanto, il mancato effettivo allontanamento da parte dell’arbitro è del tutto irrilevante ai fini delle conseguenze disciplinari per l’interessato, né è tale da poter determinare in sé un qualche affidamento in capo al destinatario del provvedimento stesso, non essendoci peraltro alcun affidamento da tutelare in capo a chi non rispetta le decisioni del direttore di gara. Del tutto condivisibili, pertanto, le conclusioni alle quali è già pervenuto il G.S.T., con conseguente necessità di integrale conferma del provvedimento di squalifica a tempo, sino al 26.05.2016, congrua e proporzionata, alla luce del principio dell’afflittività. Il mancato accoglimento del reclamo determina l’addebito della relativa tassa. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello: a) rigetta il reclamo e conferma integralmente la squalifica del Sig. ZANNIER Stefano sino al 26.05.2016 b) dispone che, ai sensi dell’art. 34, comma 13 C.G.S., si dia corso all’addebito della tassa di reclamo.
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