COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°320 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. METALTECNO CEPRANO FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GASPARRI FIORENZO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 50 DEL 18/03/2016 (Gara: FONTANA LIRI – METALTECNO CEPRANO FUTSAL delL’11/03/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°320 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. METALTECNO CEPRANO FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GASPARRI FIORENZO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 50 DEL 18/03/2016 (Gara: FONTANA LIRI – METALTECNO CEPRANO FUTSAL delL’11/03/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 310 dell’1/04/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale , Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Sentita la reclamante, come da sua richiesta , Osserva quanto segue: Dal referto di gara, risulta che al 13’ del secondo tempo, l’allenatore, Sig. GASPARRI Fiorenzo, veniva allontanato dal Direttore di Gara, perché mentre questi correva lungo la linea laterale del terreno di gioco, gli afferrava un braccio e protestava nei suoi confronti per il suo operato. La Società istante, contestando quanto dedotto nel processo verbale dell’Arbitro, in sede di sua audizione diretta, precisava che il fatto si verificava a gioco fermo e che tra l’altro non sussisteva alcun strattonamento, essendosi limitato, il loro dirigente, seppur con proteste verbali, ad attrarre l’attenzione dell’arbitro, poggiando solo la mano sul suo braccio. Per tali motivi chiedeva la riduzione della squalifica inflitta. Considerato che l’azione dell’allenatore, nei confronti del direttore di gara, comunque irriguardosa e degna di disapprovazione, può essere ricondotta ad un’eccessiva ed energica contestazione da parte del dirigente di cui trattasi, per manifestargli, nelle predette circostanze, il proprio dissenso riguardo alla conduzione tecnica del suo arbitraggio. Ritenuto che per tali motivi, si può addivenire ad una riduzione della squalifica inflitta nei termini di cui al dispositivo, onde renderla più equa, rispetto alla reale entità dei fatti, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore GASPARRI Fiorenzo a 2 gare.
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