COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°320 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PIOVAN MAURO FINO AL 24/02/2021 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BANIN MIRKO FINO AL 28/02/2020 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 259 DEL 25/02/2016 (Gara: REAL MAENZA – POLISPORTIVA CARSO del 20/02/2016 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°320 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PIOVAN MAURO FINO AL 24/02/2021 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BANIN MIRKO FINO AL 28/02/2020 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 259 DEL 25/02/2016 (Gara: REAL MAENZA – POLISPORTIVA CARSO del 20/02/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale disciplinare, Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Sentiti i reclamanti PIOVAN Mauro e BANIN Mirko, assistiti dall’avv. Claudia Salvador; Sentito il direttore di gara nella seduta del 6/4/2016, osserva: i reclamanti contestavano parzialmente quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto. Il sig. PIOVAN Mauro, nega di aver mai inferto una testata all’arbitro mentre il sig. BANIN, afferma di non essere mai entrato in contatto con l’arbitro mentre questi era a terra. Chiedevano, quindi, una sensibile riduzione della squalifica perché eccessiva e sproporzionata. In data 6/4/16 la Corte adita sentiva l’arbitro il quale confermava tanto quanto riportato nel referto di gara quanto nel referto di P.S. depositato in atti precisando, relativamente al sig. PIOVAN “mi colpiva con una testata sulla fronte scheggiandomi il dente. A causa di ciò mi girava la testa e mi si annebbiava la vista … Non ricordo com’è avvenuta la testata e se il Piovan sia come me o più alto”. La circostanza che il sig. PIOVAN, tra l’altro poco più basso dell’arbitro, abbia potuto, con una sola testata, ferirlo sulla regione frontale e, contemporaneamente, scheggiargli l’incisivo (senza neppure interessare le labbra), è a dir poco inverosimile e non credibile. E’ impensabile, infatti, vista la distanza della fronte dalla bocca, che un colpo solo possa attingere entrambe le parti. Con ogni probabilità l’arbitro non si è reso conto, una volta caduto a terra, se e quale altro calciatore gli abbia potuto procurare la rottura dell’incisivo. La squalifica del PIOVAN, pertanto, può essere ridotta al 30/9/2018 in quanto la testata sulla fronte non ha causato conseguenze fisiche significative (“ecchimosi regione frontale”). Relativamente ai fatti addebitati al calciatore BANIN il direttore di gara ha puntualizzato “Al provvedimento di espulsione i giocatori del Carso mi facevano cadere a terra. BANIN mi passa sopra i piedi con i propri scarpini procurandomi forte dolore come da referto di P.S. in atti”. Tale dichiarazione contrasta con quanto riportato nel referto di gara “mentre mi trovavo a terra il BANIN Mirko si avvicinava a me e mi colpiva più volte alle gambe schiacciandole con la pianta del piede procurandomi forte dolore con escoriazioni ed ecchimosi alla coscia sinistra ed un forte dolore con escoriazioni al polpaccio ed alla coscia destra”. Anzitutto il BANIN non lo ha colpito sulle gambe ma gli ha camminato sopra i piedi con i propri scarpini. In secondo luogo, nel referto del P.S., sono menzionate lievi escoriazioni ed ecchimosi alla coscia sinistra mentre non risultano certificate escoriazioni al polpaccio ed alla coscia destra né risultano menzionati i piedi e/o caviglie. E’ evidente che l’arbitro, una volta caduto violentemente a terra per mano di “altri calciatori della Polisportiva Carso che non riuscivo ad identificare”, non è riuscito, essendo circondato da calciatori di entrambe le squadre, ad individuare il/i responsabili delle lievi lesioni riportate sulle proprie gambe. E’ evidente, infatti, stando sempre a quanto riferito dall’arbitro, che BANIN, avendogli camminato sui piedi, non ha potuto procurare le lesioni certificate dal P.S. (il referto medico non menziona alcun tipo di lesione ai piedi). Il fatto che il BANIN abbia gravemente offeso e spintonato violentemente l’arbitro, per poi andarlo a calpestare mentre era a terra (senza procuragli conseguenze fisiche per le ragioni di cui sopra) è, comunque, sintomo di un atteggiamento a dir poco violento, di disprezzo ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara. La circostanza che l’arbitro non abbia avuto conseguenze fisiche (solo “forte dolore”), in seguito al calpestamento dei propri piedi da parte del calciatore fa ritenere eccessiva la squalifica inflitta rispetto ai fatti e pertanto deve essere ridotta al 31/12/2017. Pertanto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente PIOVAN Mauro al 30/09/2018, nonché la squalifica a carico del calciatore BANIN Mirko al 31/12/2017.
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