COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°320 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TORRE ANGELA S.R.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DELLA SQUADRA DAL CAMPIONATO, PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DEL VECCHIO MARINO FINO AL 16/03/2021 CON PRECLUSIONE DI PERMANENZA NEI RANGHI DELLA F.I.G.C., SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CIANI DANILO PER 1 GARA NONCHE’ SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TOMAINI TIZIANO E SEMPRONI LORENZO PER 4 GARE, MORETTI ALESSIO PER 2 GARE E MAGLIOCCHETTI GIANLUCA PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 79 DEL 17/03/2016 (Gara: TORRE ANGELA – QUADRARO CINECITTA’ del 12/03/2016 – Campionato di Giovanissimi Provinciali Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°320 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TORRE ANGELA S.R.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DELLA SQUADRA DAL CAMPIONATO, PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DEL VECCHIO MARINO FINO AL 16/03/2021 CON PRECLUSIONE DI PERMANENZA NEI RANGHI DELLA F.I.G.C., SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CIANI DANILO PER 1 GARA NONCHE’ SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TOMAINI TIZIANO E SEMPRONI LORENZO PER 4 GARE, MORETTI ALESSIO PER 2 GARE E MAGLIOCCHETTI GIANLUCA PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 79 DEL 17/03/2016 (Gara: TORRE ANGELA – QUADRARO CINECITTA’ del 12/03/2016 – Campionato di Giovanissimi Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 dell’8/04/2016 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; Letto il ricorso in epigrafe, con il quale la ricorrente lamenta l’eccessività delle sanzioni inflitte a carico della società e dei proprio tesserati, atteso che i comportamenti descritti dall’Arbitro nel proprio referto non sono stati commessi da tesserati della Società TORRE ANGELA. Rilevato preliminarmente che le sanzioni a carico dell’allenatore CIANI Danilo, dei calciatori MORETTI Alessio e MAGLIOCCHETTI Gianluca, ai sensi dell’art.45 comma 3 del C.G.S. non sono impugnabili e pertanto il ricorso deve intendersi inammissibile per i soggetti citati. Audita, come da richiesta, la Società TORRE ANGELA, la quale, richiamandosi al contenuto del ricorso, evidenzia che nel referto di Pronto Soccorso, prodotto dall’arbitro ed allegato al referto arbitrale, non si trova riscontro circa le conseguenze derivanti dall’aggressione. Ascoltato altresì il Dirigente DEL VECCHIO Marino, assistente arbitrale di parte nella gara “de quo”, il quale negava, nel complesso, la gravità delle condotte ascrittegli, pur tuttavia ammettendo di aver dato due pizzicotti sulla guancia dell’Arbitro e di non aver provveduto a riconsegnargli la bandierina, dopo il suo allontanamento, come da richiesta. Esaminato il referto di gara nel quale l’arbitro dell’incontro descrive, dettagliatamente, di essere stato oggetto di comportamento violento, lesivo, ingiurioso e minaccioso sia dal DEL VECCHIO, che da altri dirigenti, non identificati, ma riconducibili alla Società TORRE ANGELA, nonché di aver subito minacce ed ingiurie da parte dei calciatori TOMAINO Tiziano e SEMPRONI Lorenzo, rispettivamente Capitano e Vice Capitano della Società TORRE ANGELA, i quali, inoltre, omettevano di fornire tutela all’arbitro come prescritto dalle norme. Ascoltato l’Arbitro in sede di audizione diretta, lo stesso ha ricostruito il comportamento dell’assistente di parte della Società TORRE ANGELA, DEL VECCHIO Marino, confermando di essere stato da questi colpito più volte al viso, sia con una manata, sia con pizzicotti alla guancia, sia tirandogli la barba nonché attingendolo con uno sputo e che le conseguenze riportate sono state amplificate a causa di un’artrosi mascellare pregressa Inoltre conferma altra aggressione da parte di altro dirigente non identificato. Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; rilevato che la sospensione dell’incontro è stata causata dalla condotta del dirigente DEL VECCHIO MARINO, e dei calciatori TOMAINO TIZIANO e SEMPRONI LORENZO, tutti tesserati della Società TORRE ANGELA; Osservato che la gravissima e censurabile condotta del dirigente DEL VECCHIO MARINO meriti un’adeguata sanzione la cui entità rispetto a quella comminata in prima istanza debba essere parzialmente ridotta, poiché le lesioni refertate all’arbitro in sede ospedaliera devono essere ricondotte in parte all’aggressione di un altro soggetto e perché, comunque, la loro percezione e le loro conseguenze sono derivate da patologia non apparente e pregressa (tanto che nella cartella clinica di Pronto Soccorso, allegato, al referto arbitrale non risulta, né dall’esame obiettivo che da quello strumentale effettuato nel nosocomio, alcun segno di lesioni traumatiche sul volto del direttore di gara) e non sono quelle che avrebbe avuto una persona in un ordinario stato di salute; ritenuto che la squalifica a carico dei calciatori TOMAINO TIZIANO e SEMPRONI LORENZO per la loro condotta, seppur censurabile, debba essere riconsiderata, vista la diversa entità delle ingiurie da loro pronunciate e visto che la giovane età di entrambi (quattordici anni) possa attenuare per la mancata assistenza all’arbitro trentacinquenne in occasione dell’aggressione da parte del dirigente DEL VECCHIO MARINO di sessantotto anni; considerato che la riduzione della sanzione a DEL VECCHIO MARINO non possa non influire su quella di esclusione dal campionato Giovanissimi Provinciali della Società TORRE ANGELA e che, peraltro, questa sanzione, nel caso di specie, può essere conseguente solo alla condotta di DEL VECCHIO MARINO e non a quelle di altri dirigenti solo asseritamente riconducibili alla società stessa, poiché non identificati. Inoltre, si osserva che l’esclusione dal campionato sia una sanzione (non automatica) che andrebbe a colpire non tanto la società stessa – attesa la mancata previsione di retrocessione nel campionato in oggetto che determinerebbe solamente l’impossibilità di completare la stagione per poi potersi iscrivere nuovamente nella prossima – quanto maggiormente i giovani calciatori che vedrebbero interrotto il proprio percorso sportivo e di crescita (non solo calcistica, ma umana) a causa di un’aggressione all’arbitro perpetrata da un dirigente, alla quale sono rimasti sostanzialmente estranei. Peraltro, questa esposta mancata consequenzialità andrebbe a minare la funzione pedagogica della pena che, in caso di giovane età del soggetto sanzionato – quale è, nel caso di specie – deve necessariamente affiancarsi alla sua natura afflittiva. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione di squalifica a carico dell’allenatore CIANI Danilo e dei calciatori MAGLIOCCHETTI Gianluca e MORETTI Alessio in quanto inferiori al minimo reclamabile, ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del dirigente DEL VECCHIO Marino al 16/03/2020, nonché la squalifica a carico del calciatore TOMAINI Tiziano a 3 gare e la squalifica a carico del calciatore SEMPRONI Lorenzo a 2 gare. Di revocare il provvedimento di esclusione dal campionato della Società TORRE ANGELA, comminando altresì la penalizzazione di 10 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, ai sensi dell’art.18 lett. g) del C.G.S. nonché l’ammenda di € 500,00. Di respingere il reclamo in relazione alla sanzione della perdita della gara.
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