COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°321 del 08/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANYADIRE EMMANUEL CHUKWU PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40 QUINQUIES DELLE NOIF E A CARICO DEL SIG. MORETTI MARCO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA’ ASD CISTERNA F.C. PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.61 COMMA 5 DELLE NOIF E LA SOCIETA’ ASD CISTERNA F.C. PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°321 del 08/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANYADIRE EMMANUEL CHUKWU PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40 QUINQUIES DELLE NOIF E A CARICO DEL SIG. MORETTI MARCO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA’ ASD CISTERNA F.C. PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.61 COMMA 5 DELLE NOIF E LA SOCIETA’ ASD CISTERNA F.C. PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 2 DEL C.G.S. La Procura Federale, a seguito della nota del Comitato Regionale Lazio del 27 ottobre 2015, effettuava le opportune indagini e dalla complessa attività istruttoria svolta riteneva che il calciatore ANYADIRE Emmanuel Chukwu, nato il 10 ottobre 1994 (matricola n. 1.003.690) risultava essere stato schierato in campo dalla società ASD CISTERNA F.C. nella gara contro il REAL TERRACINA C5 P. E P. del 10.10.2015 nel campionato di Serie C/2 di calcio a 5, senza che lo stesso risultasse tesserato perla predetta società e ciò in dispregio dell’ art 40 quinquies delle NOIF. Ritiene la Procura che della condotta sopradescritta emerga la responsabilità, ai sensi dell’art 1bis comma 1 del C.G.S., del calciatore in argomento e del dirigente accompagnatore della società ASD CISTERNA F.C. sig. MORETTI Marco per aver sottoscritto la distinta di gara del 10.10.2015, in cui attestava la regolarità di tesseramento di tutti i calciatori indicati in distinta. Per tali motivi la Procura Federale, a conclusione delle indagini ha ritenuto dil deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui sopra e la società ASD CISTERNA F.C. per responsabilità oggettiva, derivante dai comportamenti posti in essere dai suoi tesserati. All’udienza del 24.3.2016, presente la Procura in persona dell’Avv. Francesco Bevivino, nessuno compariva per i deferiti che non avevano altresì depositato ritualmente scritti difensivi. Preliminarmente, la Procura deduceva che fosse intervenuto nell’atto di deferimento un errore materiale relativamente la posizione del dirigente accompagnatore della società ASD CISTERNA F.C., erroneamente identificato in MORETTI Marco, e chiedeva, quindi, lo stralcio della posizione di tale soggetto onde procedere all’archiviazione e a provvedere al deferimento del dirigente accompagnatore che sarebbe risultato dall’istruttoria, previa restituzione degli atti relativi. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, risultando la notifica della convocazione all’udienza effettuata con tentativo di consegna della raccomandata il 26.2.16 (come da certificazione di Poste Italiane), disponeva procedersi alla discussione. La Procura concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e per l’effetto che fossero sanzionati: - ANYADIRE EMMANUEL CHUKWU con squalifica di 3 giornate in caso di futuro tesseramento; - Società ASD CISTERNA F.C. con punti 1 di penalizzazione ed € 600,00 di ammenda per responsabilità oggettiva. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati al deferito che, pertanto, merita di essere sanzionato. Per gli stessi motivi, ritiene oggettivamente responsabile la società ASD CISTERNA F.C., per la condotta posta in essere dal proprio tesserato. Relativamente alle richieste della Procura, si ritiene di condividere la quantificazione delle sanzioni proposte, considerate l’entità dei comportamenti tenuti dai deferiti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Preliminarmente, di stralciare la posizione del sig. MORETTI Marco restituendo i relativi atti alla Procura Federale; Di affermare la responsabilità del sig. ANYADIRE Emmanuel Chukwu per le violazioni ascritte condannandolo alla sanzione della squalifica per giornate 3 (tre) e di dichiarare la responsabilità oggettiva della società ASD CISTERNA F.C. comminandole punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nel campionato di C/2, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, irrogandole altresì l’ammenda di € 600,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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