COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società USD CASELLE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 57 del 17.3.2016 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in riferimento alla gara CASELLE CALCIO – VENARIA REALE del 213.3.2106 valida per il Campionato di Promozione – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società USD CASELLE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 57 del 17.3.2016 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in riferimento alla gara CASELLE CALCIO – VENARIA REALE del 213.3.2106 valida per il Campionato di Promozione – Girone B La reclamante impugna il provvedimento con il quale il G.S. ha respinto il suo reclamo relativo alla regolarità della gara per posizione irregolare del sig. PELLEREY Adolfo Sergio, presente alla gara in questione come massaggiatore della società Venaria, ma tesserato anche per la reclamante. Il provvedimento del G.S. è corretto in fatto ed in diritto e merita conferma. Anzitutto la eventuale posizione irregolare di un dirigente non ha alcun rilievo sul risultato della gara; in secondo luogo, nella vicenda che qui ci occupa il G.S. ha esperito tutti gli accertamenti necessari per verificare la posizione del PELLEREY all'esito dei quali la stessa è risultata regolare. Il reclamo, pertanto, deve essere respinto. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara di respingere il reclamo. Pone a carico della ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
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