COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società ASD DOGLIANI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 57 del 17.3.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara DOGLIANI – VALVERMENAGNA del 13.3.2016 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone G

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società ASD DOGLIANI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 57 del 17.3.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in riferimento alla gara DOGLIANI - VALVERMENAGNA del 13.3.2016 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone G Il reclamo con cui la società DOGLIANI ricorre avverso il provvedimento con il quale il G.S. infliggeva al giocatore BALLARIO Marco la squalifica per tre gare non merita accoglimento. Non può essere messo in discussione il contenuto del rapporto arbitrale e conseguentemente la correttezza del provvedimento del G.S. sulla base delle argomentazioni della ricorrente che si rivelano errate: ci si lamenta del fatto che il Ballario sarebbe stato ritenuto responsabile di avere colpito al volto il giocatore avversario diversamente da quanto effettivamente avvenuto, ma ciò è irrilevante in quanto non è quanto viene contestato al giocatore, né dal direttore di gara, né dal G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello conferma la squalifica inflitta al giocatore Ballario Marco. Pone a carico della ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
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