COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della società A.S.D. REAL TORINO 2014 in riferimento a decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 39 del 23.3.2016 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara FILADELFIA MONCALIERI – REAL TORINO 2014 disputata in data 9.3.2016, Campionato di III Categoria Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 62 DEL 07/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
c) Ricorso della società A.S.D. REAL TORINO 2014 in riferimento a decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 39 del 23.3.2016 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara FILADELFIA MONCALIERI – REAL TORINO 2014 disputata in data 9.3.2016, Campionato di III Categoria Girone B Con ricorso inviato in data 24.3.2016 la Società REAL TORINO 2014 CALCIO, in base ad un provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara FILADELFIA MONCALIERI – ONNISPORT CLUB del 20.3.2016, chiede che vengano applicate anche in relazione alla gara indicata in oggetto le sanzioni inerenti alla regolarità dell'incontro essendosi ivi realizzate analoghe illiceità. Il ricorso è evidentemente inammissibile posto che è stato proposto a quindici giorni dallo svolgimento della gara asseritamente irregolare, essendo il termine massimo previsto di sette giorni. Inoltre è stato indirizzato a questa Corte Sportiva che, in quanto giudice di secondo grado, è unicamente competente a decidere dei ricorsi avverso provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo della società REAL TORINO 2014 CALCIO disponendo, a carico della medesima, l'addebito della relativa tassa che non risulta versata.
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