COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO – U.S.D. CITTA DI FASANO del 13 Marzo 2016. (Reclamo della A.S.D. UGGIANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 400.00, inibizione dirigente MERICO Massimo e squalifica calciatori ALESSANDRI Alessandro, LONGO Francesco e CIRIOLO Andrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 in data 17/3/2016 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO – U.S.D. CITTA DI FASANO del 13 Marzo 2016. (Reclamo della A.S.D. UGGIANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 400.00, inibizione dirigente MERICO Massimo e squalifica calciatori ALESSANDRI Alessandro, LONGO Francesco e CIRIOLO Andrea di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 in data 17/3/2016 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; rilevato che ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b Codice di Giustizia Sportiva è inammissibile il reclamo avverso la inibizione inflitta dal Primo Giudice al dirigente MERICO Massimo; rilevato altresì che ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a Codice di Giustizia Sportiva è inammissibile il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore CIRIOLO Andrea; considerato che adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 400,00 inflitta dal Primo Giudice la cui decisione va condivisa e confermata anche alla luce di numerosi episodi simili verificatisi nel corso del presente campionato; rilevato che appare adeguata ai fatti occorsi la squalifica per n. 3 giornante inflitta ai calciatori ALESSANDRI Alessandro e LONGO Francesco. P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. UGGIANO CALCIO nei confronti del dirigente MERICO Massimo e del calciatore CIRIOLO Andrea; confermarsi nel resto le impugnate decisioni; addebitarsi la tassa sul conto della reclamante come richiesto.
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