COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. SANCTUM NICANDRUM – A.S.D. CAGNANO VARANO CALCIO del 13 Marzo 2016. (Reclamo della A.S.D. CAGNANO VARANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori IACOVELLI Paolo e SCIROCCO Samuele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 in data 17/2/2016 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. SANCTUM NICANDRUM – A.S.D. CAGNANO VARANO CALCIO del 13 Marzo 2016. (Reclamo della A.S.D. CAGNANO VARANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori IACOVELLI Paolo e SCIROCCO Samuele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 in data 17/2/2016 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; considerato che il comportamento del calciatore SCIROCCO Samuele è risultato irriguardoso e antisportivo nei confronti del direttore di gara per cui più adeguata si appalesa la sanzione della squalifica per n. 4 giornate di gara; rilevato che il comportamento gravemente antisportivo e irriguardoso, oltre che violento nei confronti dell’arbitro da parte del calciatore IACOVELLI Paolo appare adeguatamente punito con la squalifica per n. 6 giornate di gara inflitta dal Primo Giudice le cui motivazioni vanno condivise e confermate. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a 4 giornate la squalifica inflitta al calciatore SCIROCCO Samuele, confermarsi nel resto le impugnate decisioni;; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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