COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. BADESI 09 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 24.03.2016. Gara San Giorgio Perfugas / Badesi 09 del 20.03.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. BADESI 09 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 40 del 24.03.2016. Gara San Giorgio Perfugas / Badesi 09 del 20.03.2016. La società Badesi 09 ha proposto rituale reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo con la quale il giocatore Moretti Michele è stato squalificato per tre gare perché “al termine della gara festeggiava la vittoria sotto la tribuna della squadra locale facendo prolungati gestacci all’indirizzo dei tifosi presenti e creando forte tensione tra calciatori e sostenitori locali”. La Società reclamante riconosce che il proprio giocatore abbia fatto a fine partita gesti poco simpatici verso il pubblico, ma nega che si sia trattato di gesti ingiuriosi e che ciò abbia creato “forte tensione tra calciatori e sostenitori locali”. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti, ed in particolare il referto arbitrale, che ai sensi dell’articolo 35 comma 1° n° 4 del Codice di Giustizia Sportiva, è fonte di prova privilegiata, osserva che in questo caso l’esposizione del direttore di gara è chiara, e priva di contraddizioni, di modo che i fatti descritti dall’arbitro devono ritenersi pienamente provati, anche perché la società reclamante non ha allegato elementi suscettibili di inficiare quanto riportato dal direttore di gara. Il gesto ingiurioso del giocatore Moretti Michele all’indirizzo dei tifosi della squadra avversaria è chiaramente anti-sportivo e la sanzione inflitta della squalifica per tre gare appare adeguata alla sua gravità. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello respinge il reclamo, confermando la decisione del Giudice Sportivo, e dispone l’incameramento della tassa.
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