COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale U.S. WILIER (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 17.03.2016. Gara Wilier / Campanedda del 13.03.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale U.S. WILIER (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 17.03.2016. Gara Wilier / Campanedda del 13.03.2016. La Società Wilier ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto: la squalifica fino al 16.03.2017 del calciatore Toschi Pilo Leonardo, la squalifica per sette giornate del calciatore Ruiu Stefano; la squalifica per tre giornate dei calciatori Carta Salvatore, Pilo Alberto e Spissu Matteo; la squalifica per una giornata del calciatore Fancellu Ico. I provvedimenti sono stati adottati sulla base del rapporto dell’arbitro, il quale riferisce quanto segue. Al 6° minuto della partita, a seguito dell’espulsione del giocatore Fancellu, il direttore di gara veniva circondato ed insultato da altri calciatori, tra i quali il Carta, che pure veniva espulso; quindi il Ruiu continuava ad oltraggiare l’arbitro e veniva spinto con forza da un compagno sul suo petto, cagionandogli un intenso dolore. Lo stesso Ruiu continuava ad urlare improperi all’indirizzo del direttore di gara, che estraeva il cartellino rosso; successivamente l’arbitro veniva costretto ad indietreggiare da altri giocatori fino a sbattere con le spalle alla recinzione del campo. Poco dopo, quando la situazione sembrava essersi calmata, il direttore di gara veniva raggiunto da un violento calcio al sottogluteo dal calciatore Toschi Pilo che, subito dopo, lo derideva. A seguito di ciò la partita veniva sospesa. Al rapporto arbitrale è allegato un certificato del Pronto Soccorso di Sassari, dove l’arbitro si recava dopo la gara, dal quale risulta una “algia alla regione glutea” senza evidenti ecchimosi o alterazioni della cute. La Società reclamante chiede la riduzione di tutte le sanzioni inflitte, escludendo che siano stati commessi da taluno atti di violenza nei confronti dell’arbitro ed evidenziando in proposito che dal referto sanitario non emergono elementi obbiettivi che comprovino la violenza. La Corte, letti gli atti del procedimento, rileva innanzitutto che il reclamo è inammissibile in relazione alla squalifica per una gara irrogata al calciatore Fancellu Ico, essendo inferiore al limite previsto dall’articolo 45 comma 3 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. Per quanto attiene alle altre sanzioni, la Corte valuta equa, tenuto conto del comportamento gravemente irriguardoso tenuto in campo, la squalifica per tre gare disposta a carico dei calciatori Carta Salvatore, Pilo Alberto e Spissu Matteo. La Corte ritiene invece sproporzionata al reale accadimento dei fatti la squalifica per sette gare inflitta al calciatore Ruiu Stefano, considerato che il colpo da lui inferto ai danni dell’arbitro non era volontario ma causato da una spinta da lui subita da parte di altri; e valuta equa una squalifica per quattro gare. Anche la squalifica del Toschi, Pilo fino al 16 marzo 2017 non appare proporzionata all’effettiva gravità dell’accaduto, tenuto conto che non risultano comprovati danni fisici subiti dal direttore di gara; equa appare invece una squalifica con termine al 15 settembre 2016. La Corte, pertanto, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA: - di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alla squalifica per una giornata del calciatore Fancellu Ico; - di ridurre fino al 15 settembre 2016 la squalifica irrogata al calciatore Toschi Pilo Leonardo; - di ridurre da sette a quattro giornate la squalifica irrogata al calciatore Ruiu Stefano; - di confermare nel resto. Dispone la restituzione della tassa
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