COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. PERDAXIUS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.02.2016. Gara Perdaxius / Santa Barbara Bacu Abis del 20.02.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. PERDAXIUS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 35 del 25.02.2016. Gara Perdaxius / Santa Barbara Bacu Abis del 20.02.2016. La Società A.S.D. Perdaxius ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica fino al 31.3.2017 dell’assistente di parte Tuveri Giuseppe perché “a seguito di una decisione arbitrale entrava sul terreno di gioco e, alla notifica dell’allontanamento dal campo, spingeva con una mano il direttore di gara ingiuriandolo, quindi afferrava il braccio della stesso, strattonandolo; mentre si allontanava dal campo lanciava con violenza la bandierina verso il direttore di gara, attingendolo al corpo, senza evidenti conseguenze”. La reclamante chiede in via principale l’annullamento della squalifica e, in via subordinata, la sua riduzione. Nell’atto di reclamo si esclude che la condotta del Tuveri fosse connotata da violenza; in particolare si afferma che il medesimo non avrebbe dato una spinta all’arbitro, ma si sarebbe limitato ad appoggiargli la mano addosso mentre protestava per la sua decisione; e all’atto di abbandonare il terreno di gioco, avrebbe scagliato per stizza la bandierina non verso l’arbitro ma verso terra. Il Presidente della Società reclamante, nel corso dell’audizione nanti la Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Corte, letti gli atti del procedimento, rileva che dai fatti, così come descritti nel referto arbitrale, emerge una condotta da parte del Tuveri gravemente offensiva del direttore di gara, ma nel contempo non emergono prove circa la volontarietà della violenza; è infatti verosimile che l'assistente, nell'atto di lanciare la bandierina, non intendesse colpire l'arbitro ma solo sfogare la sua rabbia; inoltre nessuna conseguenza fisica ha subito il direttore di gara che ha potuto tranquillamente continuare a dirigere la partita. La Corte ritiene pertanto che la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo non sia proporzionata al reale accadimento e dei fatti e debba essere adeguatamente ridotta, fissandone il termine al 15 giugno 2016. Per questi motivi, la Corte, in accoglimento del reclamo DELIBERA: la riduzione della squalifica inflitta all’assistente Tuveri Giuseppe fino al 15 giugno 2016 e DISPONE la restituzione della tassa.
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