COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 183/A A.S.D. POL. CALCIO SALEMI Avverso squalifica allenatore sig. Giovanni Chirco fino al 10/04/2016 – Campionato 1° Cat. Girone “A”, gara Calcio Salemi/Città di Giuliana del 19/03/2016 – C.U. n. 310 del 23/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 183/A A.S.D. POL. CALCIO SALEMI Avverso squalifica allenatore sig. Giovanni Chirco fino al 10/04/2016 - Campionato 1° Cat. Girone “A”, gara Calcio Salemi/Città di Giuliana del 19/03/2016 - C.U. n. 310 del 23/03/2016. Con reclamo pervenuto a mezzo email del 25/03/2016 ore 19.12 la Soc. Calcio Salemi impugna la sanzione in epigrafe riportata, chiedendone una riduzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che l’appello è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo in quanto è stato presentato oltre i termini abbreviati stabiliti con il comunicato ufficiale n° 217/A F.I.G.C. del 14/12/2015 relativamente alle ultime 4 gare di campionato, dovendo pervenire entro le ore 12.00 del 25/03/2016. In secondo luogo perché la sanzione come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale non è impugnabile in alcuna sede ai sensi dell’art. 45 n° 3 lettera b) C.G.S. 9 Comunicato Ufficiale 325 Corte Sportiva di Appello Territoriale 30 del 05 aprile 2016 Segreteria telefono 0916808461/0916808466 – Fax 0916808462 P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile l’appello e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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