COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 184/A POL. MAGICA GRAVINA (CT) Avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale di rigetto del reclamo (mancato riconoscimento della causa di forza maggiore) – Campionato Giovanissimi regionali “D”, gara USA Sport/Magica Gravina del 19/03/2015 – C.U. n. 315 – 104sgs del 29/03/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 184/A POL. MAGICA GRAVINA (CT) Avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale di rigetto del reclamo (mancato riconoscimento della causa di forza maggiore) - Campionato Giovanissimi regionali “D”, gara USA Sport/Magica Gravina del 19/03/2015 - C.U. n. 315 - 104sgs del 29/03/2016 La Pol. Magica Gravina propone rituale appello avverso la declaratoria del Giudice Sportivo Territoriale che ha rigettato il reclamo della società, sostenendo sussistente la causa di forza maggiore, essendosi il guasto al mezzo di trasporto della squadra prodottosi alle ore 14.30 e di avere posto in essere ogni tentativo telefonico per potere ovviare in tempo all’inconveniente verificatosi. Produce foglio di intervento dal quale può evincersi che il mezzo, irrimediabilmente in panne, veniva alla fine trasportato nella vicina località di San Giovanni Galermo. Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della Società reclamante all’udienza odierna, che ha richiamato anche un precedente giurisprudenziale di settore risalente alla s.s. 2007-2008. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti, rileva che il mezzo su cui viaggiavano i tesserati dell’appellante ha subito un guasto mentre percorreva la S.P. 54, così come da dichiarazione rilasciata dall’addetto al soccorso stradale. Il mezzo è stato quindi trasportato presso la località di San Giovanni Galermo. Risulta altresì dalla produzione documentale in atti che la chiamata di soccorso al centro assistenza competente è avvenuta alle ore 15.35, con intervento effettuato appena 10 minuti dopo, ragion per cui non risulta documentalmente provato che il guasto sia avvenuto alle 14.30. Va peraltro considerato che la società ha iniziato il viaggio verso Caltagirone (località sede di gara) dopo le ore 14.00, a suo dire per la difficoltà di raccogliere i giovani calciatori all’uscita dalla scuola, il che fa ritenere, anche ammettendo che il fermo si sia verificato alle ore 14.30 che certo non agevolmente la Magica Gravina avrebbe potuto raggiungere in tempo per le ore 15.30 il campo di gioco, trovandosi al momento del guasto ancora distante da Caltagirone, né alcuna prova è stata data circa eventuali tentativi di provvedere in alternativa al mezzo risultato guasto, nel lungo tempo che sarebbe trascorso tra il momento del guasto e la chiamata di soccorso, ove si accedesse alla tesi difensiva. In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento, perché come correttamente evidenziato dal Giudice Sportivo Territoriale (secondo la più recente e costante giurisprudenza federale da cui questa Corte non intende discostarsi) le società, nell’organizzazione delle proprie trasferte, devono tenere nel debito conto tutti i possibili eventi sfavorevoli, così da potere comunque raggiungere per tempo la sede di gara, regola prudenziale alla quale certamente non si è attenuta la reclamante nel caso in esame. Da ultimo anche la Corte Sportiva d’Appello di Roma sez. 3^, come da C.U. n° 97/CSA 2015/2016, ha ribadito . P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo come sopra proposto e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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