COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento166/A A.S.D. Scanderbeg (Ct) avverso squalifica fino al 30.11.16 e sospensione a tempo indeterminato ex art. 3 comma 2 C.G.S. calciatore Nicotra Pierpaolo – campionato Allievi Provinciali Gir. “A”, gara Scanderbeg/Real Calcio Palagonia del 06.03.16 – Comunicato Ufficiale n. 40 del 10.03.16. della Delegazione Provinciale di Catania.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento166/A A.S.D. Scanderbeg (Ct) avverso squalifica fino al 30.11.16 e sospensione a tempo indeterminato ex art. 3 comma 2 C.G.S. calciatore Nicotra Pierpaolo - campionato Allievi Provinciali Gir. “A”, gara Scanderbeg/Real Calcio Palagonia del 06.03.16 – Comunicato Ufficiale n. 40 del 10.03.16. della Delegazione Provinciale di Catania. La Società A.S.D. Scanderbeg ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe. L’appellante sostiene che nei minuti finali della gara sopra indicata il proprio capitano sig. Nicotra Pierpaolo Nicotra, dopo aver protestato per una rete annullata, sarebbe stato espulso dal campo per aver rivolto una brutta parola e per una leggera spinta all’arbitro, dovuta più che altro al nervosismo del momento. Ammette comunque che l’ufficiale di gara sarebbe stato aggredito violentemente da un proprio dirigente (fatto non oggetto del presente reclamo), ma nega che lo stesso sarebbe stato colpito con dei calci negli stinchi da alcuni dei propri calciatori. Chiede pertanto la riduzione in termini più equi della squalifica irrogata al Sig. Nicotra per il comportamento offensivo, ingiurioso e violento posto in essere dallo stesso, in quanto la sanzione determinata in primo grado risulterebbe abnorme e chiede altresì l’annullamento della sospensione a tempo indeterminato dello stesso sig. Nicotra, in qualità di capitano, per l’aggressione compiuta da alcuni calciatori non identificati, non essendo questa riconducibile ai propri atleti. In subordine chiede comunque che l’eventuale sanzione da irrogare per tale ultima fattispecie sia quantificata entro precisi limiti temporali. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e il suo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dall’esame del supplemento del referto di gara è stato possibile accertare che al 43° del secondo tempo, dopo l’annullamento di una rete alla società Scanderbeg, il capitano Sig. Pierpaolo Nicotra veniva espulso dal terreno di gioco per aver pronunciato frasi offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione il sig. Nicotra spintonava l’arbitro mettendogli le mani sul petto e facendolo indietreggiare di un paio di metri. A questo punto, mentre il direttore di gara si apprestava a segnare l’espulsione sul suo taccuino, veniva tirato per la divisa e colpito con un violento ceffone all’altezza dell’orecchio da un dirigente della società Scanderberg. Successivamente veniva accerchiato da 6-7 calciatori della stessa società che lo colpivano con dei calci agli stinchi e ai polpacci, causandogli un forte dolore e senza che questi venissero comunque identificati a causa della confusione. L’arbitro pertanto decretava la sospensione della gara e dopo essere stato soccorso dall’allenatore e dal massaggiatore della società Scanderberg, prima raggiungeva zoppicando gli spogliatoi e successivamente veniva accompagnato presso l’ospedale di Biancavilla dal Presidente della società ospitante per gli accertamenti del caso. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall’arbitro il comportamento offensivo, ingiurioso e violento posto in essere dal Sig. Nicotra Pierpaolo nei confronti dell’arbitro, deve essere ricondotto alle ipotesi previste dall’art. 19 comma 4 lett. a) e lett. d) C.G.S. e pertanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo va rideterminata come da dispositivo, tenendo conto, ai fini della sua determinazione, della giovane età del calciatore. Relativamente alla sospensione a tempo indeterminato inflitta ex art. 3 comma 2 C.G.S., questa Corte ritiene che la stessa deve essere quantificata esattamente entro precisi limiti temporali e pertanto va applicata la sanzione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in 8 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore sig. Pierpaolo Nicotra per i fatti allo stesso personalmente attribuiti e gli applica, in qualità di capitano, la ulteriore sanzione della squalifica fino al 06.03.2021 per i fatti commessi dai compagni di squadra al momento non identificati. Senza addebito della tassa reclamo non versata.
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