COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 177/A A.S.D. ATLETICO PALERMO 2013 (PA) avverso squalifica fino al 30/11/2016 calciatore sig. Giovanni Mario Fuschi – Coppa Italia C5 serie C2, gara Atletico Palermo 2013/Zero91 del 19/03/2016 – Comunicato Ufficiale n. 310 del 23/03/2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 177/A A.S.D. ATLETICO PALERMO 2013 (PA) avverso squalifica fino al 30/11/2016 calciatore sig. Giovanni Mario Fuschi - Coppa Italia C5 serie C2, gara Atletico Palermo 2013/Zero91 del 19/03/2016 - Comunicato Ufficiale n. 310 del 23/03/2016 La A.S.D. Atletico Palermo contesta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, chiedendo una riduzione della sanzione irrogata al sig. Giovanni Mario Fuschi. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente rileva che l’appello è inammissibile, in quanto redatto in forma generica e totalmente privo di motivazioni a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione (art. 33 comma 6 C.G.S.), in rapporto ai molteplici comportamenti non regolamentari assunti e contestati al calciatore in questione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 130,00) non versata.
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