COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 180/A A.S.D. SANCONITANA (CT) avverso squalifica del sig. Giuseppe Militello fino al 31/12/2016 e del sig. Marco Palmieri per 3 gare – campionato di 2^ categoria girone “I”, gara Sanconitana/Sortino Calcio del 20/03/2016 – Comunicato Ufficiale n. 310 del 23/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 180/A A.S.D. SANCONITANA (CT) avverso squalifica del sig. Giuseppe Militello fino al 31/12/2016 e del sig. Marco Palmieri per 3 gare - campionato di 2^ categoria girone “I”, gara Sanconitana/Sortino Calcio del 20/03/2016 - Comunicato Ufficiale n. 310 del 23/03/2016. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Sanconitana ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate sostenendo, qui in sintesi, che l’arbitro ha dichiarato “ingiustamente e in modo falso” che il sig. Giuseppe Militello gli abbia lanciato addosso una pietra ed ancora che, per quanto riguarda il sig. Palmieri, “le dichiarazioni del direttore di gara nel referto arbitrale siano poco chiare e mendaci”. L’appellante chiede pertanto l’annullamento della squalifica a carico del sig. Militello e la riduzione della squalifica al sig. Palmieri. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro, con i relativi eventuali supplementi, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del referto di gara, con riferimento a quanto in oggetto, si evince che al 46° del 2° tempo è stato espulso il sig. Palmieri, il quale, commesso un fallo di gioco, si rivolgeva nei confronti dell’arbitro minacciandolo verbalmente e ripetutamente. A fine gara ed al rientro negli spogliatoi, si legge ancora nel referto, l’arbitro è stato raggiunto alla spalla da una pietra, raccolta da terra e lanciatagli dal sig. Giuseppe Militello, senza tuttavia provocargli dolore. Non apparendo in dubbio, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, che i calciatori oggetto di sanzione si siano resi autori di quanto loro addebitato, nelle modalità su descritte, va altresì rilevato che priva di rilevanza appare ai fini difensivi la circostanza che nello statino di fine gara in possesso della società non sia indicato il nominativo del sig. Palmieri tra gli espulsi, potendosi trattare di mera dimenticanza, non senza precisare che nella copia dello statino allegato agli atti di questa Corte tale omissione non risulta. Per quanto riguarda l’entità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale va rilevato che non può procedersi a riduzione della sanzione a carico del sig. Militello, trattandosi di condotta violenta di particolare gravità e pericolosità, mentre ai sensi dell’art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S. la sanzione a carico del calciatore sig. Palmieri può essere contenuta in due giornate di gara. Gli atti vanno altresì inviati all’A.I.A. regionale per quanto riguardante la sopra evidenziata 7 Comunicato Ufficiale 325 Corte Sportiva di Appello Territoriale 30 del 05 aprile 2016 Segreteria telefono 0916808461/0916808466 – Fax 0916808462 discrasia. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dispone contenersi in due gare la sanzione della squalifica a carico del sig. Marco Palmieri, confermando il resto e con invio degli atti all’A.I.A. regionale, per quanto di competenza. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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