COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 182/A A.S.D. BOMPIETRO (PA) avverso squalifiche dei sigg. Gabriele Miserendino, Vittorio Mogavero e Alessio Rizzitello per 4 gare – campionato di 3^ categoria, girone “A”, gara Alimena/Bompietro del 20/03/2016 – Comunicato Ufficiale n. 61 delegazione Provinciale di Palermo del 24/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 182/A A.S.D. BOMPIETRO (PA) avverso squalifiche dei sigg. Gabriele Miserendino, Vittorio Mogavero e Alessio Rizzitello per 4 gare - campionato di 3^ categoria, girone “A”, gara Alimena/Bompietro del 20/03/2016 - Comunicato Ufficiale n. 61 delegazione Provinciale di Palermo del 24/03/2016. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Bompietro ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate sostenendo, qui in sintesi, che i propri tesserati siano rimasti vittime dell’aggressione subita dai tesserati avversari. Tant’è vero che i sigg. Miserendino e Mogavero sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche del Pronto soccorso di Petralia Sottana, nel quale il primo è stato trattenuto fino al giorno successivo alla gara. L’appellante chiede inoltre, nell’insistere per la riduzione delle squalifiche, che sia annullata la sanzione a carico del sig. Alessio Rizzitello, non presente alla gara, come rilevabile dalla distinta. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro, con i relativi eventuali supplementi, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del referto di gara, si evince che al 46° del 2° tempo, dopo la concessione di un calcio di punizione “si accendeva una rissa fra tesserati di entrambe le compagini all’interno dell’area di rigore”. Tra i contendenti l’arbitro ha individuato, con riferimento a quanto in oggetto, i sigg. Fabrizio Rizzitello, Gabriele Miserendino e Vittorio Mogavero ed altri avversari, “che si colpivano con calci, pugni, spintoni, offese e minacce reciproche”. Non appare perciò in dubbio che i fatti si siano svolti secondo quanto addebitato, né che possa ritenersi esclusivamente difensiva la condotta dei tesserati in questione, non risultando tutto ciò dall’esame degli atti di gara e non potendo influire ai fini della qualificazione dei fatti stessi la constatazione delle conseguenze, seppur deprecabili e inaccettabili in un contesto sportivo, oggetto di sanzione in altra sede. Per quanto riguarda l’entità dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale va rilevato che non può procedersi ad ulteriore riduzione, trattandosi di atti violenti in danno di avversari di particolare gravità che, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lettera c), risultano sanzionati in forma minima edittale già superiore rispetto al provvedimento, più tenue, assunto dal Giudice di prime cure. Per quanto riguarda infine la posizione del sig. Alessio Rizzitello la sanzione va annullata, trattandosi di nominativo non risultante dagli atti di gara, che vanno tuttavia trasmessi al Giudice Sportivo per l’adozione dei provvedimenti a carico del sig. Fabrizio Rizzitello, risultante nella distinta del Bompietro con il numero 3, indicato dall’arbitro nel referto di gara come vero partecipante ai fatti oggetto di provvedimenti disciplinari. Infine va dichiarata inammissibile la richiesta di reformatio in peius delle sanzioni inflitte ai calciatori della Società Alimena, difettando, sul punto, di legittimazione. Per quanto denunciato dalla reclamante deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura federale per quanto di sua competenza. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, annulla la squalifica a carico del sig. Alessio Rizzitello, conferma il resto dei provvedimenti impugnati e dispone il rinvio degli atti al Giudice Sportivo Territoriale provinciale per quanto di competenza in relazione alla posizione del calciatore sig. Fabrizio Rizzitello. Senza addebito di tassa reclamo, non versata. Per quanto denunciato dalla reclamante deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura federale per quanto di sua competenza.
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