COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 12 / 1 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di Corti Lapo, Calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli artt. 24 e 36 del regolamento del S.G.S., dell’art. 31 delle N.O.I.F., ed ancora dell’art. 10 del C.G.S.. In data 26 febbraio c.a., con decisione pubblicata con il C.U. n. 49/2016,

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 12 / 1 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di Corti Lapo, Calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli artt. 24 e 36 del regolamento del S.G.S., dell’art. 31 delle N.O.I.F., ed ancora dell’art. 10 del C.G.S.. In data 26 febbraio c.a., con decisione pubblicata con il C.U. n. 49/2016, questo Tribunale rinviava l’esame del deferimento, meglio indicato in epigrafe, in attesa che sulla questione venissero eventualmente formulate dalla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. sull’ipotesi di accordo intercorso tra le parti prima dell’apertura del dibattimento. Con nota n. 2223 in data 11 marzo u.s., pervenuta al Collegio in data 29 dello stesso mese, la Procura Federale presso la F.I.G.C. comunicava che la Procura Generale dello Sport non ha ritenuto dover effettuare osservazioni in ordine all’accordo intercorso tra le parti in causa. Questo Tribunale, - preso atto di quanto sopra ricevuto, - constatata la formale correttezza della qualificazione dei fatti quali indicati dalle parti, - ritenuta congrua l’’entità della sanzione concordata in merito ai fatti ascritti, dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto e, P.Q.M. Dispone di conseguenza l’applicazione a carico del Calciatore Corti Lapo della sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate di gara. Dichiara la definizione del contesto e dà mandato alla Segreteria affinché notifichi il presente provvedimento alle parti interessate con le modalità disposte dall’art. 38 del C.G.S..
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