COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 13 / 1 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di Saito Ken, Calciatore, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, c. 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6 delle N.O.I.F.. Il deferimento indicato in epigrafe è stato oggetto tra le parti in causa, nell’udienza tenutasi presso questo Tribunale in data 26 febbraio c.a., di un accordo sull’applicazione di sanzioni secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 23 del C.G.S. in vigore a quel momento. (C.U. n. 49/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 13 / 1 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di Saito Ken, Calciatore, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, c. 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6 delle N.O.I.F.. Il deferimento indicato in epigrafe è stato oggetto tra le parti in causa, nell’udienza tenutasi presso questo Tribunale in data 26 febbraio c.a., di un accordo sull’applicazione di sanzioni secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 23 del C.G.S. in vigore a quel momento. (C.U. n. 49/2016) In data 29 marzo u.s. è pervenuta al Giudicante la nota della Procura Federale presso la F.I.G.C. (n. 2222 del g. 11 marzo 2016) con la quale si comunica che la Procura generale dello Sport presso il C.O.N.I. non ha ritenuto di formulare alcuna osservazione per cui il Collegio può procedere a decidere. In merito il T.F.T. della Toscana, esaminati gli atti del procedimento ritiene corretta la qualificazione dei fatti così come operata dalle parti e congrua l’entità della sanzione pattuita. P.Q.M. dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto e, per l’effetto, dispone l’applicazione a carico del Calciatore Saito Ken della squalifica per mesi 3 (tre) che decorreranno dalla data del prossimo tesseramento. Dichiara la definizione del contesto e dà mandato alla Segreteria notifichi il presente provvedimento alle parti interessate con le modalità disposte dall’art. 38 del C.G.S..
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