COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 137 / R – stagione sportiva 2015 / 2016. Reclamo proposto dall’U.S.D. Castiglion Fibocchi avverso la squalifica per 5 gare inflitta dal G.S.T. della Toscana al calciatore Pernici Marco. (C.U. n. 54/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 137 / R - stagione sportiva 2015 / 2016. Reclamo proposto dall’U.S.D. Castiglion Fibocchi avverso la squalifica per 5 gare inflitta dal G.S.T. della Toscana al calciatore Pernici Marco. (C.U. n. 54/2016). Il provvedimento disciplinare assunto dal G.S.T. della Toscana motivato come segue ” Al termine della gara colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario, procurandogli una fuoruscita di sangue dal labbro”, è oggetto di impugnazione da parte della Società di appartenenza del calciatore come indicato in epigrafe. Assume la reclamante che il proprio tesserato è stato oggetto di un trattamento disparitario rispetto a quello riservato al calciatore avversario insieme al quale, dopo la fine della gara di II categoria S. Clemente / Castiglion Fibocchi del 20 marzo u.s., è stato espulso. Prosegue l’istante con l’affermare che la responsabilità dell’episodio, causa del provvedimento disciplinare, è da attribuirsi ad un calciatore avversario (identificato in atti come Olmi Alessandro, n.d.e.) il quale, al termine di un parapiglia verificatosi tra calciatori delle due squadre, ha affermato di essere stato colpito al volto con un pugno, episodio che – a detta della reclamante – non sarebbe stato notato da alcuno dei presenti. Chiede un riesame della decisione impugnata. La Corte, acquisito, come da propria prassi costante, il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Infatti dal rapporto di gara e dal conseguente supplemento, documenti dei quali si ricorda la valenza probatoria, risulta quanto segue, Rapporto di gara, alla voce “Calciatori espulsi” si legge testualmente: - “ A fine gara Pernici Marco n. 16 Castiglion Fibocchi veniva espulso perché colpiva violentemente al volto l’avversario Olmi Alessio procurandogli una fuoriuscita di sangue dal labbro”. - A fine gara Olmi Alessio n.10 Pol. San Clemente veniva espulso perché reagiva nei confronti del avversario sopracitato strattonandolo violentemente.” La semplice lettura del documento evidenzia che la ricostruzione dei fatti effettuata con il reclamo è incompleta ed inesatta per cui essa è da disattendere in toto come dimostra quanto accertato dalla Corte. Supplemento di rapporto Rilevante, in proposito il contenuto di detto documento con il quale l’Arbitro afferma, con precisa ed inconfutabile affermazione, di aver visto il Calciatore Pernici dirigersi verso l’avversario Olmi “... ferendolo al volto con un pugno. Quest’ultimo riportava anche del sangue al labbro. Per tutta risposta il Calciatore Olmi.....strattonava con forza e vigoria l’avversaio......fino all’arrivo di numerosi calciatori e dirigenti che sono riusciti a sedare la rissa.” Nessun dubbio che il calciatore Marco Pernici ha posto in essere un atto di violenza con le conseguenze riportate in atti. E’ altrettanto indubbio che entrambi i calciatori hanno violato, con esiti notevolmente diversi, le norme di comportamento previste dall’Ordinamento per le quali il C.G.S.. con l’articolo 19, stabilisce sanzioni diverse a seguito delle modalità con le quali la violazione è avvenuta. Dispone infatti detta norma ai commi b) e c) la squalifica: b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b). E’ interpretazione costante di questo giudice che la “violenza” indicata dal comma b) è quella compiuta in maniera “semplice”, peraltro non in fase di gioco, in danno di un avversario e che non sia causa di conseguenze fisiche per il giocatore oggetto del gesto, mentre, al contrario, quanto riportato al comma c) con l’allocuzione “di particolare gravità” tiene conto del verificarsi di conseguenze fisiche tra le quali questa Corte ritiene debba annoverarsi la fuoriuscita di sangue. La decisione del G.S.T. appare quindi fondata in punto di fatto e congrua in ordine alla sua entità. Ritenuta fondata e congrua la sanzione inflitta al Calciatore Pernici, si rileva in risposta alla specifica doglianza della reclamante che – quand’anche il provvedimento assunto dal G.S. nei confronti all’Olmi non fosse congruo per difetto – questo Collegio non è deputato ad assumere alcun provvedimento nei confronti di detto calciatore, non essendo il caso stato sottoposto alla propria cognizione. P.Q.M. La C.S.A.T. della Toscana, pronunciando in via definitiva, respinge il reclamo proposto e dispone l’incameramento della tassa.
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