COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 130 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Sancat avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 5/03/2016 contro la A.S.D. Sandro Vignini Vicchio (C.U. n. 39 del 16/03/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 130 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Sancat avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 5/03/2016 contro la A.S.D. Sandro Vignini Vicchio (C.U. n. 39 del 16/03/2016) Il reclamo, proposto dalla Società Sancat, attiene alla decisione del G.S.T. che disponeva la ripetizione della gara identificata in oggetto con la seguente motivazione: “Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 38 del 09.03.2016; con rapporto in data 05 Marzo 2016 l'Arbitro designato per la direzione della gara Sandro Vignini Vicchio - Sancat riferiva che, alle ore 18,15, dopo aver verificato la praticabilità del campo di giuoco assieme ai capitani delle due squadre ed aver esplicato tutte le formalità di rito antecedenti l'ingresso in campo dei giocatori, veniva informato dal capitano della squadra ospitante che l'impianto di illuminazione del terreno di giuoco non funzionava. Il D.G. decideva quindi di non disputare la gara. Premesso che la partita era prevista in calendario per ore 18,30 di quello stesso giorno, ritiene questo Giudice Sportivo Territoriale applicabile al caso de quo il principio di diritto secondo cui, in presenza di situazioni comunque connesse ad irregolarità del terreno di giuoco l'arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare l'elemento impeditivo entro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro, sia che esso debba iniziare sia che esso debba proseguire dopo il verificarsi di un fatto ostativo al suo normale svolgimento. A siffatto principio il Direttore di gara non si è rigorosamente attenuto; così operando, egli non ha fatto buon governo dei poteri conferitigli dalle disposizioni regolamentari. E' infatti soltanto allo scadere del termine prefissato che sorge la responsabilità della società ospitante alla quale, non ottemperando alla disposizione del Direttore di gara, sarebbe esclusivamente ascrivibile il mancato inizio della partita, sia nel caso che il suo comportamento fosse dovuto a volontarietà sia che fosse dipeso da fatti ad essa imputabili solo a titolo di colpa. Dal rapporto in atti risulta esclusivamente che il D.G. abbia al contrario operato una valutazione soggettiva, ritenendo evidentemente impossibile ovviare all'irregolarità in tempo utile per lo svolgere dell'incontro senza però dare la possibilità alla società ospitante di adoperarsi a tal fine entro un congruo termine. E’ proprio il trascorrere del tempo prefissato che offre - come si è detto - la prova della responsabilità della società. La gara pertanto deve essere ripetuta. P.Q.M. il G.S.T. trasmette gli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale di Firenze per mettere nuovamente la gara in calendario.” La società Sancat impugnava tempestivamente tale decisione eccependo il fatto che il G.S.T. avrebbe sottovalutato la facoltà concessa al D.G. di ritenere impossibile la disputa della gara per insufficienza o, come nel caso concreto, assenza della necessaria illuminazione. In effetti la gara avrebbe dovuto avere inizio alle ore 18,30 e la reclamante eccepisce che, verosimilmente fin dal principio, la squadra ospitante non avesse intenzione di disputare la partita avendo la stessa fortemente sollecitato l'arbitro a dichiarare l'impraticabilità del campo. La verifica avrebbe avuto esito negativo essendo il campo perfettamente agibile e solo allora il capitano avrebbe dedotto l'impossibilità della disputa a causa di un guasto all'impianto elettrico. Numerosi gli indizi che la società A.S.D. Sandro Vignini Vicchio avesse già rinunciato alla gara poiché la medesima, fin dalle 17.00 non avrebbe consentito l'acquisto dei biglietti di ingresso ed il Bar dell'impianto, normalmente aperto durante le gare, risultava già chiuso. Il D.G. comunque avrebbe correttamente atteso per un congruo termine e, solo dopo aver richiamato per numerose volte la squadra ospitante a risolvere il problema, avrebbe dichiarato l'impossibilità di svolgere la gara per la mancata illuminazione del campo. Il ricorso appare meritevole di accoglimento. Risulta innegabile che la normativa impone alla squadra ospitante di doversi attenere alla disposizione di cui all'art. 59 N.O.I.F. titolata “I campi di giuoco” che recita al comma secondo: “Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.” Ad una verifica preliminare il D.G. giudicava il terreno agibile ma chiedeva che, visto l'orario di disputa della partita, venissero accese le luci del campo da giuoco ritenendo che la mancata illuminazione del campo potesse costituire elemento ostativo al regolare svolgimento della gara. Le censure operate dal G.S.T. con riferimento alla mancata concessione da parte dell'arbitro di un congruo termine per porre rimedio all'irregolarità vengono superate da quanto dedotto dal D.G. nel supplemento di gara; infatti La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a chiedere delucidazioni al D.G. che venivano cristallizzate in un atto depositato al fascicolo. Nel documento viene precisato che la gara sarebbe iniziata con qualche minuto di ritardo (dovuto alla necessaria verifica di praticabilità del campo su richiesta della squadra ospitante) se il capitano della società Sandro Vignini Vicchio non avesse comunicato, alle ore 18.45, l'impossibilità di accendere le luci a causa di un guasto. L'elemento risultava in contrasto con la regolare illuminazione del piazzale antistante al campo ed il perfetto funzionamento delle luci della zona spogliatoi ma, alle legittime perplessità del D.G., il capitano avrebbe solo iterato l'impossibilità di attivare i fari del terreno di giuoco. Sempre nel documento l'arbitro attesta di avere abbandonato l'impianto sportivo alle ore 19,30 e cioè 45 minuti dopo la comunicazione da parte del Capitano della squadra ospitante. Pur non avendo alcun rilievo gli elementi indiziari contenuti nel reclamo, in merito alla presunta volontà preventiva da parte della società ospitante di non iniziare la gara, dalle dichiarazioni arbitrali emerge la chiara responsabilità esclusiva in capo alla società A.S.D. Sandro Vignini Vicchio per la mancata disputa della competizione non avendo la medesima provato in alcun modo la forza maggiore ed avendo al contrario il D.G. concesso un “tempo di attesa” congruo per il ripristino dell'illuminazione. In ordine alle chiare indicazioni arbitrali la causa che ha impedito il regolare svolgimento della gara deve necessariamente riferirsi all'insufficiente visibilità del terreno di giuoco esclusivamente attribuibile alla mancata illuminazione del campo da parte società ospitante. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone, ai sensi dell'art. 17 C.G.S., a carico della società Sandro Vignini Vicchio la perdita della gara (disputata in data 5/03/2016 contro la società Sancat) con il punteggio di 0 - 3 ordinando la restituzione della relativa tassa.
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