COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. MADONNA DEL LATTE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA DEL LATTE – VENTINELLA DISPUTATA IL 19.03.2016, A CITTA’ DI CASTELLO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.141 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 22.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASACCI SAMUELE PER QUATTRO GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. MADONNA DEL LATTE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA DEL LATTE - VENTINELLA DISPUTATA IL 19.03.2016, A CITTA’ DI CASTELLO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.141 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 22.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASACCI SAMUELE PER QUATTRO GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che il calciatore Samuele Casacci è stato espulso poiché, dopo aver subito un fallo di gioco, ha reagito con un pugno sullo stomaco dell’avversario. Inoltre, a fine gara, il Casacci ha fatto rientro nel terreno di gioco, chiedendo spiegazioni all’arbitro sulla sua espulsione. Invero il Direttore di gara ha precisato che il gesto non è stato violento e non ha impedito al calciatore che lo ha subito di proseguire regolarmente la gara. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene congruo contenere la squalifica inflitta dal G.S. in tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Casacci Samuele a tre giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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