COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 152 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD VIS NUOVA ALBA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS NUOVA ALBA – CASCIA DISPUTATA IL 12.03.2016, A S. MARTINO IN CAMPO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.138 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 16.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA AVVERSO DECISIONE DELLA RIPETIZIONE GARA;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 152 del 08/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD VIS NUOVA ALBA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS NUOVA ALBA - CASCIA DISPUTATA IL 12.03.2016, A S. MARTINO IN CAMPO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.138 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 16.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA AVVERSO DECISIONE DELLA RIPETIZIONE GARA; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.04.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame del fascicolo e di tutti gli atti ivi contenuti, ad avviso di questa Corte ricorre, nella fattispecie, una causa di forza maggiore che legittima la decisione della ripetizione della partita Vis Nuova Alba-Cascia, come correttamente deliberato dal G.S. Ed invero la Soc. Cascia Calcio ha sufficientemente ed adeguatamente documentato la sussistenza di una causa di forza maggiore, rappresentata dall’avaria del mezzo in panne lungo la SS. 685 Km 41+200 che trasportava i calciatori della predetta Società, così come accertato nel verbale di constatazione redatto dai Carabinieri della Stazione di Cerreto di Spoleto. Inoltre si evince come la predetta Società si sia adoperata con la necessaria diligenza ad avvertire tempestivamente dell’accaduto, per via telefonica, sia il CRU che la Società Vis Nuova Alba. Alla luce di quanto precede, pur tenendo nella dovuta considerazione le deduzioni della reclamante, le stesse, non sembrano conferenti alla fattispecie da scrutinare e tali da far venir meno la configurazione della causa di forza maggiore, in quanto, sulla scorta della documentazione e giustificazioni fornite, nessuna responsabilità può essere attribuita alla suddetta U.S.D. Cascia per la mancata disputa della gara. Ne consegue la conferma della decisione del G.S. P.Q.M. Di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Vis Nuova Alba confermando l’impugnata decisione del G.S. di ripetizione della partita Vis Nuova Alba-Cascia mandando alla Segreteria del C.R.U. per gli adempimenti del caso. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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