LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 287 del 11.04.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Mario FOLLERA/SSD PUTEOLANA INTERNAPOLI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 287 del 11.04.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Mario FOLLERA/SSD PUTEOLANA INTERNAPOLI Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/01/2016 il sig. Mario FOLLERA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.2.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SSD PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI al pagamento in favore del sig. Mario FOLLERA della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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