LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 287 del 11.04.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro VINCI/U.S.D.NOVESE S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 287 del 11.04.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro VINCI/U.S.D.NOVESE S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 1/02/2016 il sig. Alessandro VINCI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015. Si rileva preliminarmente che al reclamo, non é stato allegato l’avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla Società controparte, (cosi come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Alessandro VINCI nei confronti della Società U.S.D.NOVESE S.r.l.. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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