LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 287 del 11.04.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7)RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo RUGGERI/AD VOLUNTAS CALCIO SPOLETO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 287 del 11.04.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7)RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo RUGGERI/AD VOLUNTAS CALCIO SPOLETO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/01/2016 il sig. Giacomo RUGGERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.550,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.719,20 maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2015, in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della comma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO al pagamento in favore del sig. Giacomo RUGGERI, della somma di €.719,20 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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