LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 287 del 11.04.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Carmine POLICHETTI/SORRENTO CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 287 del 11.04.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Carmine POLICHETTI/SORRENTO CALCIO S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/01/2016 il sig. Carmine POLICHETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.200,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.2.000,0, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.200,00. La Società in data 17/02/2016, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, allegando alle stesse, una ricevuta di pagamento a firma del ricorrente di €.400,00, corretta a penna in €.500,00,relativamente at pagamento degli emolumenti per attività sportiva del mese di Febbraio 2014, in netto contrasto con la Stagione Sportiva in trattazione, essendo relativa al 2013/14 e non 2014/15. Il legale del calciatore, in data 3/03/2016 replicava alle note difensive della Società, dichiarando che alle stesse, inviate al calciatore, non era stata allegata alcuna ricevuta di pagamento, e quindi, il ricorrente si e trovato nell'impossibilità di una eventuale contestazione della stessa attestazione di pagamento. Tutto ciò risulta in netto contrasto con quanto previsto dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. Rileva la Commissione, che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SORRENTO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Carmine POLICHETTI della somma di €.1.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare at Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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