COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 01/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE BASTIANELLI MATTEO IN PROPRIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATAGLI SEGUITO GARA CAMERATESE A.S.D./ROSORA ANGELI DEL 12.3.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 75 del 16.3.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 156 del 01/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE BASTIANELLI MATTEO IN PROPRIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATAGLI SEGUITO GARA CAMERATESE A.S.D./ROSORA ANGELI DEL 12.3.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 75 del 16.3.2016)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona applicava al calciatore BASTIANELLI Matteo, asseritamente tesserato per l’U.S. Cameratese A.S.D., la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria e per avere inveito contro quest’ultimo ed altri avversari.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato chiedendo la riduzione della squalifica, adducendo l’evidente simulazione del calciatore al quale tirò il pallone addosso e le reiterate provocazioni subite dai calciatori avversari.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuto il calciatore Bastianelli Matteo responsabile delle violazioni di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e che lo stesso debba essere punito con la sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore BASTIANELLI Matteo e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a due giornate di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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