COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 160 del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DELLA ROVERE CALCIO/ALMA JUVENTUS FANO 1906 SRL DEL 13.3.2016 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 16.3.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 160 del 06/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. DELLA ROVERE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DELLA ROVERE CALCIO/ALMA JUVENTUS FANO 1906 SRL DEL 13.3.2016 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 16.3.2016) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro, al ventesimo minuto del secondo tempo, a seguito delle gravi intemperanze dei calciatori locali e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevato che l’incontro fu dall’arbitro sospeso a causa del gesto di un calciatore della squadra locale che gli appoggiò le mani sul petto e lo spinse, facendolo così arretrare di qualche passo, e del fatto che altri calciatori locali, che lo avevano accerchiato, lo strattonarono per un braccio e lo offesero volgarmente, impedendogli altresì di raggiungere il centrocampo per riprendere il giuoco, infliggeva all’A.S.D. Della Rovere Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Lo stesso Giudicante applicava al primo calciatore, Michelizzi Davide, la squalifica per otto gare effettive; per le ulteriori condotte, la squalifica al capitano della squadra, Malvoni Stefano, fino al 20 aprile 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva. Avverso tali provvedimenti, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Della Rovere Calcio chiedendo: la riduzione della squalifica applicata al calciatore Michelizzi Davide in quanto la spinta fu di lievissima entità; l’annullamento della sanzione applicata al calciatore Malvoni Stefano, siccome capitano della squadra, in quanto nessuno strattonò e/o minacciò l’arbitro; la ripetizione della gara per l’insussistenza delle condizioni normativamente previste per la sua sospensione definitiva. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata da quanto avvenuto e, in particolare, dalla situazione creatasi a seguito del sopra descritto comportamento dei calciatori dell’odierna reclamante; rilevato pertanto che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione; ritenuto che i comportamenti ascritti ai calciatori locali, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’arbitro, gli hanno impedito di proseguire a dirigere la gara e, pertanto, hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della stessa; ritenuto, con riferimento all’applicazione del richiamato art. 64 delle N.O.I.F, che la norma in questione, attribuisce all’arbitro la valutazione della situazione di pericolo e tale valutazione va rispettata ove - come nel caso di specie - la stessa sia ancorata a dati obiettivi e scevra da motivazioni personalistiche ed emozionali; rilevato che, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, l’A.S.D. Della Rovere Calcio risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati; osservato che al caso di specie non possa essere applicato l’art. 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva difettando gli atti di violenza che, soli, legittimano il ricorso a tale modalità d’individuazione del relativo responsabile; ritenuto che il contatto del calciatore Michelizzi Davide con l’arbitro è stato di lievissima entità e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, con conseguente riduzione della stessa; P.Q.M. la Corte sportiva d’appello ritiene di dover separare il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Della Rovere Calcio in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il gravame avverso la sanzione sportiva della perdita della gara applicata alla reclamante, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione applicata al calciatore MICHELIZZI Davide e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a quattro giornate di gara, disponendo altresì restituirsi la tassa reclamo; - accoglie il gravame avverso la squalifica applicata al calciatore MALVONI Stefano, siccome capitano della squadra, annullando la delibera sul punto e disponendo restituirsi la tassa reclamo.
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