COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.179/A U.S.D. ENNA (EN) – Avverso squalifica fino al 31/12/2016 a carico dei calciatori sigg. Mattia Scuderi e Mario Cappa; squalifica fino al 31/12/2017 a carico del calciatore sig. Matteo Greco; inibizione sino al 22/03/2021 a carico dell’allenatore sig. Maximilian Ricerca; ammenda di € 200,00 a carico della Società – Campionato Juniores fase prov. Enna, Gara Enna/Branciforti del 16/03/2016 – C.U. n. 75 del 23/03/2016 della Delegazione Provinciale di Enna.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.179/A U.S.D. ENNA (EN) - Avverso squalifica fino al 31/12/2016 a carico dei calciatori sigg. Mattia Scuderi e Mario Cappa; squalifica fino al 31/12/2017 a carico del calciatore sig. Matteo Greco; inibizione sino al 22/03/2021 a carico dell’allenatore sig. Maximilian Ricerca; ammenda di € 200,00 a carico della Società - Campionato Juniores fase prov. Enna, Gara Enna/Branciforti del 16/03/2016 - C.U. n. 75 del 23/03/2016 della Delegazione Provinciale di Enna. Con rituale appello l’U.S.D. Enna ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate e, premettendo che “il referto di gara ed il relativo supplemento siano non corrispondenti al vero e rappresentino il frutto di una elaborazione personale del direttore di gara comprovanti come lo stesso fosse quantomeno prevenuto nei confronti della società ricorrente”, in sintesi chiede che siano acquisite le relazioni redatte dalle Forze dell’ordine intervenute in loco, annullare integralmente le sanzioni irrogate o in via subordinata ridurle applicando nel contempo tutte le attenuanti e i benefici concedibili, anche alla luce dell’assenza di precedenti disciplinari della società e dei calciatori ed allenatore interessati. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della Società appellante, avendo fatto specifica richiesta di audizione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva l’inammissibilità della dichiarazione prodotta, in quanto tendente ad eludere la normativa federale che non consente nel giudizio disciplinare il ricorso alla prova testimoniale. Rileva altresì come non siano utilizzabili i rapporti redatti dalle Forze dell’ordine, posto che nel giudizio disciplinare, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. soltanto i referti di gara e i relativi supplementi costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel merito va osservato che, secondo quanto riportato dall’arbitro, al termine della gara il calciatore sig. Mattia Scuderi “rivolgeva minacce nei confronti di un calciatore della squadra ospitata”, spintonandolo e mettendogli le mani in faccia e poi sul petto. Nel contempo il calciatore sig. Mario Cappa, “entrava sul terreno di gioco e con forza prima spingeva e poi tentava di colpire con una manata in faccia lo stesso calciatore che aveva subito precedentemente le minacce…”. Entrambi gli episodi descritti venivano subito sedati dai dirigenti e dai calciatori della squadra ospite. A dire dell’arbitro i suddetti calciatori sigg. Scuderi e Cappa “creavano una mischia furibonda nei pressi del centro campo” alla quale partecipava l’allenatore sig. Maximilian Ricerca che “colpiva con violenza inaudita”, con calci e pugni alcuni calciatori e dirigenti della società avversaria, se del caso inseguendoli. Nonostante l’intervento delle Forze dell’ordine il sig. Ricerca insisteva nelle minacce e nei tentativi di aggressione, fintanto che veniva bloccato con forza e trascinato all’interno degli spogliatoi. Le stesse Forze dell’ordine provvedevano ad allontanare con forza un “facinoroso spettatore”, che entrato in campo minacciava e poi cercava di venire a contatto con i calciatori della Soc. Branciforti. All’ingresso negli spogliatoi, riferisce ancora il direttore di gara, il calciatore sig. Matteo Greco impediva all’arbitro di proseguire, insultandolo, strattonandolo e cinturandone il corpo, fino all’intervento dei dirigenti della Soc. Enna che aiutavano l’arbitro a svincolarsi e rientrare negli spogliatoi. In ragione di quanto sopra il gravame appare infondato per ciò che attiene alla sanzione dell’ammenda, trattandosi di responsabilità oggettiva della Società in relazione ai fatti accaduti e segnatamente all’intervento in campo di un soggetto non iscritto in distinta non riconosciuto altrimenti dal direttore di gara, che assumeva un comportamento minaccioso verso i tesserati della squadra ospite. Di contro il gravame può trovare accoglimento per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati, che devono essere rideterminate, come da dispositivo, in termini più equi in ragione di quanto effettivamente posto in essere da ciascuno. In particolare si evidenzia che il comportamento posto in essere dal calciatore sig. Matteo Greco nei confronti dell’arbitro va qualificato come gravemente scorretto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale riforma dei provvedimenti impugnati ,ridetermina a tutto il 30/06/2016 la squalifica a carico dei calciatori sig. Mattia Scuderi e Mario Cappa. Ridetermina a tutto il 31/12/2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Matteo Greco ed a tutto il 15/03/2017 la squalifica a carico dell’allenatore sig. Maximilian Ricerca, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it