COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.186/A A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Giuseppe Zappalà – Campionato Eccellenza girone “B”, Gara Acireale/Troina del 03/04/2016 – C.U. n. 330 del 06/04/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.186/A A.S.D. ACIREALE (CT) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Giuseppe Zappalà - Campionato Eccellenza girone “B”, Gara Acireale/Troina del 03/04/2016 - C.U. n. 330 del 06/04/2016. Con ricorso ritualmente proposto l’A.S.D. Acireale, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società appellante chiede la riduzione della squalifica, sostenendo, qui in buona sintesi, che il calciatore sig. Giuseppe Zappalà, “pur sbagliando” per avere utilizzato una certa vigoria nell’allontanare da sé un calciatore avversario che tentava di aggredirlo, non ha, comunque, posto in essere alcuna condotta violenta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Orbene, il direttore di gara riferisce che al 26’ del 1° tempo è stato espulso il n° 5 dell’Acireale sig. Giuseppe Zappalà per avere colpito con una manata un calciatore avversario nel corso di un diverbio che aveva coinvolto diversi calciatori di entrambe le società. In ragione di quanto sopra questa Corte ritiene che la sanzione possa essere rideterminata in termini più equi, dovendosi tenere conto del contesto in cui si sono svolti i fatti. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica del calciatore sig. Giuseppe Zappalà. Senza addebito della tassa reclamo (€ 130,00), non versata.
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