COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.187/A A.S.D. TROINA (CT) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Luciano Fabrizio Varela – campionato Eccellenza girone “B”, Gara Acireale/Troina del 03/04/2016 – C.U. n. 330 del 06/04/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.187/A A.S.D. TROINA (CT) Avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Luciano Fabrizio Varela - campionato Eccellenza girone “B”, Gara Acireale/Troina del 03/04/2016 - C.U. n. 330 del 06/04/2016. Con ricorso ritualmente proposto l’A.S.D. Troina, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. La Società appellante chiede la riduzione della squalifica, sostenendo, qui in sintesi, che il calciatore sig. Luciano Fabrizio Varela all’ingresso negli spogliatoi durante l’intervallo di gioco, dopo un diverbio avuto con un dirigente della società ospitante, lo avrebbe spinto per allontanarlo da sé. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e sono prevalenti rispetto ai rapporti formati da altri addetti alla gara. Orbene, dalla lettura dei predetti atti si rileva che al termine del primo tempo tra il sig. Varela e il dirigente dell’Acireale avveniva un lungo diverbio che culminava in una reciproca aggressione. In ragione di quanto sopra, quanto sostenuto dalla reclamante appare in parte fondato, ragion per cui si ritiene di dovere rideterminare la sanzione in termini più equi, stante il contesto in cui sono avvenuti i fatti. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale contiene in due gare la sanzione della squalifica a carico del sig. Luciano Fabrizio Varela. Senza addebito della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it