COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.189/A Del sig. PARADISO CRISTIAN, avverso inibizione fino al 31/03/2017 – Campionato Promozione Girone “D”, Gara Nissa 1962/Atl. Gela del 02/04/2016 – C.U. n.330 del 06/04/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n.189/A Del sig. PARADISO CRISTIAN, avverso inibizione fino al 31/03/2017 - Campionato Promozione Girone “D”, Gara Nissa 1962/Atl. Gela del 02/04/2016 - C.U. n.330 del 06/04/2016. Con rituale e tempestivo gravame il sig. Cristian Paradiso, personalmente, ha impugnato la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo in buona sintesi che il gesto da lui posto in essere in danno di un assistente arbitrale va inquadrato nel contesto in cui si è svolta la partita e che sin da prima dell’inizio della gara ha visto porre in essere un comportamento antiregolamentare e violento da parte di soggetti comunque riferibili alla consorella, tant’è che due calciatori dell’Atletico Gela, a seguito dell’aggressione subita, sono dovuti ricorrere alle cure mediche del locale pronto soccorso, non potendo così prendere parte alla gara. Nel merito il reclamante sostiene che la manata data all’assistente arbitro è stato solo un gesto di stizza non connotato da nessun intento violento tant’è che l’ufficiale di gara non ha riportato nessun trauma né tanto meno alcun dolore. In ragione di quanto sopra chiede che la sanzione, così come inflittagli, venga determinata in termini più equi ed in particolare, stante l’evidente pentimento del gesto, chiede che la sanzione venga convertita in una misura alternativa dichiarandosi disponibile a svolgere attività di utilità sociale. Il reclamante all’udienza odierna, avendone fatta specifica richiesta, ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti a parziale modifica del contenuto del reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al termine della gara il sig. Cristian Paradiso, non iscritto in elenco, con fare minaccioso si scagliava contro uno degli assistenti arbitri e lo colpiva con una manata al petto, tanto da farlo indietreggiare, e nel contempo assumeva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara e nei confronti di dirigenti federali. In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento, atteso che il comportamento posto in essere dal sig. Cristian Paradiso, benché grave, non ha determinato ultronee conseguenze in danno dell’ufficiale di gara e la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure può rideterminarsi in termini ridotti, come da dispositivo. Infine non si ritiene di accogliere la richiesta di svolgere attività di utilità sociale, in quanto questa va disposta, comunque, in aggiunta alla sanzione applicata e non già come sostitutiva anche di parte della sanzione irrogata e, nella fattispecie, non ne ricorrono i presupposti. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale contiene a tutto il 31/12/2016 la sanzione dell’inibizione a carico del sig. Cristian Paradiso. Per l’effetto si dispone la restituzione della tassa reclamo versata (€ 65,00).
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