COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 190/A S.C. MARSALA 1912 (TP) Avverso squalifica fino al 20/04/2016 calciatore sig. Michele Sala – Torneo Brucato, Gara Rappr. Giovanissimi Palermo/Rappr. Giovanissimi Trapani del 16/03/2016 – C.U. n. 315 / sgs104 del 29/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 338 CSAT 31 DEL 12 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 190/A S.C. MARSALA 1912 (TP) Avverso squalifica fino al 20/04/2016 calciatore sig. Michele Sala - Torneo Brucato, Gara Rappr. Giovanissimi Palermo/Rappr. Giovanissimi Trapani del 16/03/2016 - C.U. n. 315 / sgs104 del 29/03/2016. Con rituale e tempestivo gravame lo S.C. Marsala 1912 impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, chiedendone una riduzione in termini più equi, in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal proprio tesserato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 16’ del 2° tempo è stato espulso il n. 5 della Rappresentativa Giovanissimi Trapani sig. Michele Sala, per avere colpito con una testata al volto un calciatore avversario, provocandogli dolore. La condotta posta in essere dal predetto calciatore, così come descritta dall’arbitro nel suo referto, va inquadrata come condotta violenta in danno di un avversario prevista dall’art. 19 comma lett. b) del C.G.S. e sanzionata con una squalifica non inferiore a tre gare. In ragione di quanto sopra e in assenza di prova circa ultronee conseguenze subite dal calciatore colpito dal sig. Michele Sala, si ritiene di accogliere il proposto gravame rideterminando, come da dispositivo, in termini più equi la sanzione a carico di quest’ultimo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina fino a tutto il 12 aprile 2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Michele Sala. Per l’effetto senza addebito di tassa.
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