COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 339 TFT 32 DEL 12 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 510/B DEFERIMENTO A CARICO DI: U.S.D. CITTA’ DI ACICATENA Sig. MAUGERI ANTONIO ORAZIO (presidente all’epoca dei fatti) N° 3 calciatori tesserati per la società’ U.S.D. Citta’ di Acicatena, all’epoca dei fatti. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 339 TFT 32 DEL 12 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 510/B DEFERIMENTO A CARICO DI: U.S.D. CITTA’ DI ACICATENA Sig. MAUGERI ANTONIO ORAZIO (presidente all’epoca dei fatti) N° 3 calciatori tesserati per la società’ U.S.D. Citta’ di Acicatena, all’epoca dei fatti. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 04/02/2016 prot. 7851/350 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Il Tribunale Federale Territoriale, rinviata la trattazione all’udienza odierna, rileva che la Società deferita ha prodotto in sede di indagini il certificato di idoneità relativo al calciatore sig. Santo Massimino, tuttavia riferibile alla stagione sportiva 2015/2016 e non alla precedente, oggetto del presente procedimento. Non sono poi pervenute nei termini altre memorie difensive e/o documenti a discolpa, né le parti deferite sono comparse all’udienza dibattimentale. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 300,00 a carico della società U.S.D. Citta’ di Acicatena; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del tesserato deferito sig. Antonio Orazio Maugeri; - squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Salvatore Grasso, Fabrizio Milici e Santo Massimino, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori sigg. Salvatore Grasso, Fabrizio Milici e Santo Massimino nella stagione sportiva 2014 / 2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società U.S.D. Citta’ di Acicatena; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Antonio Orazio Maugeri; - l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Salvatore Grasso, Fabrizio Milici e Santo Massimino, tesserati per la società deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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