COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 13/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 10/ 4/2016 ODORISIANA CALCIO – REAL CARPINETO SINELLO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 13/04/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 10/ 4/2016 ODORISIANA CALCIO - REAL CARPINETO SINELLO Il Giudice Sportivo - visto il reclamo, fatto pervenire tempestivamente secondo quanto previsto dal CU nº 217/A della FIGC del 14/12/2015 (Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate di Campionato) con il quale la Società Real Carpineto Sinello contesta la regolarità della gara in epigrafe: "perché nella gara in oggetto ha preso parte il calciatore Di Giacomo Giuseppe della Soc. Odorisiana in posizione irregolare per avere lo stesso non ancora scontato la squalifica ricevuta con C.U. nº 40 del 25 febbraio 2016, inficiando così la regolarità della gara. Difatti con C.U. nº 45 del 31 marzo 2016, il Giudice Sportivo, nel respingere il reclamo proposto dall'US Tornareccio, affermava che il calciatore Di Giacomo - deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo-; considerato che dal giorno della pubblicazione del comunicato ufficiale nel quale è stato definito il procedimento iniziato con il reclamo proposto dal Tornareccio (in relazione alla gara Odorisiana / Tornareccio del 6 marzo 2016) il calciatore non ha ancora scontato la squalifica, lo stesso risulta essere ancora oggi in posizione irregolare per non aver ancora scontato la detta squalifica" ; - visti gli atti in possesso del Comitato Regionale è bene precisare che il calciatore di che trattasi è il Di Giacomo Giuseppe nato il 31/1/1989, precisazione dovuta in quanto nella Soc. Odorisiana risulta tesserato anche un Di Giacomo Giuseppe nato il 17/12/1996; - viste le delibere riportate sui CU 41 del 3 marzo 2016 e CU 45 del 31 marzo 2016 ; - visto l'art. 22 comma 4 del C.G.S. , nel quale viene riportato che "nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo"; - visto nel caso specifico che non è stato prodotto il reclamo all'Organo di 2º grado (Corte Sportiva di Appello a livello territoriale) nei termini procedurali previsti, vale a dire entro i sette giorni dalla data di pubblicazione della delibera del G.S. -CU Nº 41 del 3 Marzo 2016 - avverso l'esito della ripetizione della gara Sporting Altino / Odorisiana, il provvedimento è da intendersi definitivo il giorno successivo alla data del 10 marzo 2016 e non come menzionato nel reclamo stesso dalla Soc. Real Carpineto Sinello dopo la data del 31 marzo 2016- riferimento CU 45-; - preso atto delle controdeduzioni fatte pervenire dalla Società Odorisiana Calcio; - esaminati gli atti in possesso del Comitato dai quali risulta che nella gara immediatamente successiva alla decadenza dei termini sopra enunciati, precisamente nella gara del 12 marzo 2016 Incoronata Calcio Vasto/ Odorisiana Calcio, il calciatore Di Giacomo Giuseppe (nato il 31/1/1989) della Società Odorisiana Calcio non ha preso parte all'incontro scontando così la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione irrogata su CU nº 40 del 25 febbraio 2016; - verificato, pertanto, che nella gara oggetto del reclamo la posizione del calciatore Di Giacomo Giuseppe (nato il 31/1/1989) deve ritenersi regolare; a norma dell'art 22 comma 4 ) C.G.S. DELIBERA di respingere il reclamo, confermando il risultato acquisito in campo e cioè Odorisiana Calcio / Real Carpineto Sinello: 2 a 1; di addebitare la tassa reclamo.
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