COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATESSA MARIO TANO, AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE MARCUCCI PASQUALE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATESSA MARIO TANO / GISSI, DISPUTATA IL 6.3.2016 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°42 DEL 10.3.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATESSA MARIO TANO, AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE MARCUCCI PASQUALE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATESSA MARIO TANO / GISSI, DISPUTATA IL 6.3.2016 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°42 DEL 10.3.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Atessa Mario Tano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendone la riduzione, adottato dal G.S. con la seguenti motivazione: ”Perché, a fine gara, protestava in maniera particolarmente smodata nei confronti del direttore di gara, assumendo un comportamento minaccioso e offensivo nei suoi confronti”. La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione la sproporzione della sanzione rispetto a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco, in quanto il calciatore si è solo rivolto all’arbitro in maniera offensiva, ma senza minacciarlo. In effetti, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato risulta in maniera certa solo il comportamento gravemente oltraggioso adottato, nell’occasione, dal calciatore Marcucci, ma non quello minaccioso, con la conseguenza che la sanzione adottata dal primo giudice può essere lievemente ridotta. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di ridurre la squalifica al calciatore Marcucci Pasquale a cinque giornate, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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