COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 dell’ 13/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BARILE AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL CU N.ro 79 DEL 24.02.2016.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 dell’ 13/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BARILE AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL CU N.ro 79 DEL 24.02.2016. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. BARILE avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. n. 79 del 24.02.2016; Letti gli atti Ufficiali di gara; Verificato preliminarmente come la documentazione dal reclamante Sodalizio prodotta integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. PROGETTO GIOVANI POTENZA; Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto tempestiva richiesta, nella persona del suo Presidente Sig.ra MARIA CARMELA GRIECO; Procedutosi ex art. 34 comma 5 C.G.S., all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte, possano, aldilà della loro articolazione, trovare presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale parziale accoglimento e comunque solo nei limiti e per le ragioni che di seguito vengono rappresentate; Acclarata preliminarmente la responsabilità dell’Assistente all’Arbitro della Società A.S.D. BARILE CROCE NICOLA in riferimento alla condotta da questi tenuta e sanzionata a mente dell’art. 19 comma 1 lettera e) C.G.S.; Considerato più in dettaglio come alcuna giustificazione possa riconoscersi al comportamento del ripetuto Assistente all’Arbitro della Società A.S.D. BARILE CROCE NICOLA per aver questi, per quanto in sede di audizione di Sodalizio e D.G. nitidamente emerso e indipendentemente da una, per vero, non provata e/o documentata provocazione, ripetutamente colpito con l’asta della bandierina persona estranea non in distinta né autorizzata ma riconducibile alla Società ospitante indebitamente entrata sul terreno di gioco, procurandogli una ferita al capo con conseguente fuoriuscita di sangue; Osservato, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso attribuita a tale segmento degli eventi per cui è reclamo, come, in forza della deposizione resa, l’Arbitro abbia dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e senza beneficio del dubbio, confermato la natura della perpetrata aggressione; Ritenuto, come a tale fattispecie portata al vaglio di questo Collegio debba necessariamente riconoscersi l’aggravante rappresentata dalla circostanza che, essendo la gara in esame valevole per il Campionato “Giovanissimi Regionali” competizione nella quale, a cagione della tenera età degli atleti partecipanti, massima attenzione e diligenza si sarebbe dovuto porre nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, il ruolo particolarmente delicato dall’inibito ricoperto avrebbe dovuto suggerirgli, (rectius, imporgli), l’assoluto rispetto delle regole sportive e soprattutto la massima prudenza nella condotta al fine di costituire esempio virtuoso per giovani calciatori; Considerato alla stregua delle argomentazioni che precedono come l’operato del dell’Assistente all’Arbitro della Società A.S.D. BARILE CROCE NICOLA debba, in ogni caso, qualificarsi grave perché violento e lesivo dell’altrui incolumità fisica e non consenta a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE di procedere a riduzione dell’irrogata sanzione; Verificato, gradatamente e di converso, come l’esame incrociato delle deduzioni difensive dalla ridetta Società A.S.D. BARILE alle valutazioni del Collegio unitariamente offerte, del contenuto del referto arbitrale e del suo supplemento e soprattutto della deposizione del D.G., congruenti e sovrapponibili, abbia consentito di accertare un marcato scostamento delle motivazioni dal G.S. offerte a sostegno dell’impugnata Delibera riportata in C.U. n. 79 del 24.02.2016 rispetto ai fatti realmente accaduti con specifico riferimento alle ragioni che avrebbero potuto indurre l’Arbitro a decretare la fine anticipata della gara; Rilevato, più nel dettaglio, come, in forza di quanto dallo stesso D.G. in sede di audizione attestato, indipendentemente dal sopra richiamato e unico episodio di violenza in corso di partita consumatosi, non potessero dirsi venute meno le condizioni di sicurezza per l’incolumità fisica e la stabilità psicologica dei presenti, necessarie alla prosecuzione dell’incontro; Ritenuto, in ragione delle inoppugnabili emergenze istruttorie, come l’Arbitro non solo non abbia correttamente e compiutamente refertato i fatti che avrebbero concretamente potuto pregiudicare il sereno svolgimento della gara, quanto in sede di escussione abbia addirittura ammesso di aver, una volta avvertito uno stato di pericolo tanto generico quanto indistinto, unilateralmente assunto la decisione di sospendere la partita senza la preventiva e necessaria consultazione dei capitani delle squadre, così incorrendo, per quanto da egli medesimo apprezzabilmente riconosciuto, in evidente errore tecnico; Ritenuto, in ragione di tanto, come all’accertamento del ridetto errore tecnico, nel caso di specie certamente integrato, debba seguire la rilettura della Decisione dal G.S. adottata con conseguente necessità di provvedere a disporre la ripetizione della gara; Considerato, in forza delle deduzioni che precedono, come la condotta delle Società A.S.D. BARILE e A.S.D. PROGETTO GIOVANI POTENZA in relazione a tale specifico profilo del reclamo portato al vaglio di questo Collegio non possa essere qualificato violativo di regole disciplinari con le conseguenze dall’art. 17 comma 2 C.G.S. disciplinate e che pertanto, ogni sanzione nei confronti dei richiamati Sodalizi irrogata deve essere revocata; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo dalla Società A.S.D. BARILE, ritualmente proposto, e in parziale riforma delle decisioni del G.S. così come pubblicate sul C.U. n. 79 del 24.02.2016 dispone: la ripetizione della partita; la revoca dell’assegnazione della gara persa a entrambe le Società A.S.D. BARILE e A.S.D. PROGETTO GIOVANI POTENZA con il punteggio di 0-3; la revoca dell'ammenda di € 100,00 nei confronti di entrambe le Società A.S.D. BARILE e A.S.D. PROGETTO GIOVANI POTENZA irrogata; la conferma della Decisione dal G.S. assunta in ordine al provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell’Assistente all’Arbitro della Società A.S.D. BARILE CROCE NICOLA; manda alla Segreteria della CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE per i relativi adempimenti; dispone restituirsi la tassa reclamo se versata.
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