COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 14 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 87. DELIBERA C.S.A.T.: APPELLO MONDRAGONE – GARA GLADIATOR 1924 – MONDRAGONE DEL 19.09.2015 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 14 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 87. DELIBERA C.S.A.T.: APPELLO MONDRAGONE – GARA GLADIATOR 1924 – MONDRAGONE DEL 19.09.2015 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita la reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto l’appello, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 32 dell’8.10.2015, pag. 505, il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto il reclamo, presentato dalla società Mondragone per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, di alcuni calciatori utilizzati dalla società Gladiator 1924 nella gara in epigrafe. La citata decisione viene oggi impugnata dalla reclamante nella parte relativa al calciatore Alcolino Marco. La reclamante sostiene che egli non aveva titolo, il 19 settembre 2015, a partecipare alla gara in questione, perché, a tale data, il suddetto risultava svincolato sulla cosiddetta “piattaforma informatica” delle società dilettantistiche. Anche in sede di audizione, la società medesima ha sostenuto che, in ogni caso, la lista di trasferimento dalla società Puteolana Internapoli alla società Gladiator 1924 sarebbe nulla, risultando il calciatore libero da vincolo di tesseramento fino al 25 settembre. La tesi della reclamante non può trovare accoglimento. Dagli atti forniti dall’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania, infatti, risulta che la lista del trasferimento definitivo del calciatore in oggetto (con firme dei legali rappresentanti delle due società, cedente e cessionaria, e del nominato calciatore Alcolino) è stata spedita il 4 settembre 2015 ed è pervenuta al Comitato Regionale Campania in data 8 settembre 2015, come si evince anche dal sito web di “Poste Italiane”, alla cui visione la Corte è stata sollecitata dalla reclamante. Pertanto, l’appello va respinto, non sussistendo alcun dubbio in ordine alla regolarità del procedimento seguito per il tesseramento del sig. Alcolino da parte della società Gladiator 1924, così come attestata dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA di respingere l’appello proposto dalla società Mondragone, con addebito della relativa tassa, come richiesto dalla reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it