COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 14 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 90. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO REAL SASSO 12 – GARA REAL SASSO 12 / LA NUOVA VAPOR DOMICELLA DEL 22.03.2016 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 14 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 90. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO REAL SASSO 12 – GARA REAL SASSO 12 / LA NUOVA VAPOR DOMICELLA DEL 22.03.2016 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto l’appello, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale (come dal C.U. 71 del 28.01.2016), rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, da un’attenta analisi della documentazione versata e presente in atti, risulta che il verbale di assemblea straordinaria, con il quale la società La Nuova Vapor Domicella ha accolto nel novero dei propri ranghi societari, in qualità di collaboratore, il sig. Bellucci Felice, è datato 12.11.2015, ma successivamente depositato, presso il C.R. Campania, in data 27.11.2015. Di conseguenza, da quest’ultima data, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, decorre l’effettivo status di componente della società. Deve, dunque, rilevarsi che effettivamente il sig. Bellucci Felice, indicato in distinta nella qualità di assistente di parte, nella gara in esame, ovvero del 22.11.2015, era in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento dell’appello della società Real Sasso 12 ed a riforma dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale, di infliggere, a carico della società La Nuova Vapor Domicella, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi della relativa norma del Codice di Giustizia Sportiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo non versata.
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