COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 14 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 91. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ZERILLO ANTONELLO – GARA CASALBERGO CALCIO / CASTELPOTO DEL 13.02.2016 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 14 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 91. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ZERILLO ANTONELLO – GARA CASALBERGO CALCIO / CASTELPOTO DEL 13.02.2016 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentito il reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il ricorso, avverso la sanzione inflitta, a suo carico, dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania (C.U. 77 del 18.02.2016) fino al 12.02.2019, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, esaminati gli atti, giudica che, alla luce dell’istruttoria espletata, non si rilevino elementi idonei a determinare la modifica della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, atteso che il referto di gara ed il relativo supplemento (redatto in sede di audizione presso questa Corte Sportiva), che configurano fonti privilegiate di prova, descrivono i fatti contestati in modo non generico, ma con dovizia di particolari, dalla quale si desume che il comportamento del reclamante, pur passivo, è da ritenersi collaborativo, in senso negativo, del presidente della società Casalbergo Calcio, per cui deve ritenersi che la sanzione inflitta sia equa e proporzionata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dal sig. Zerillo Antonello, con incameramento della tassa, versata in misura di euro 65,00, come stabilito per le impugnazioni proposte dai tesserati.
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