COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 14/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 01.03.2016 a carico di: 1. RUSCONI Paolo, tesserato per la US DUBINO, per rispondere della violazione dell’art 1 bis, comma 1, CGS per aver invitato 15 giovani calciatori (nati nel 2003 e nel 2004) tesserati per la ASD ACCADEMIA VALTELLINA, a passare nelle file della US DUBINO con messaggio SMS inviato sul telefono cellulare dei loro genitori; 2. COLTURRI Fabrizio, Presidente della US DUBINO, per rispondere della violazione dell’art 1 bis, comma 1, CGS per aver invitato 15 giovani calciatori (nati nel 2003 e nel 2004) tesserati per la ASD ACCADEMIA VALTELLINA, a passare nelle file della US DUBINO, nel corso di incontri di presentazione delle attività sportive per la stagione in corso. 3. US DUBINO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 14/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 01.03.2016 a carico di: 1. RUSCONI Paolo, tesserato per la US DUBINO, per rispondere della violazione dell'art 1 bis, comma 1, CGS per aver invitato 15 giovani calciatori (nati nel 2003 e nel 2004) tesserati per la ASD ACCADEMIA VALTELLINA, a passare nelle file della US DUBINO con messaggio SMS inviato sul telefono cellulare dei loro genitori; 2. COLTURRI Fabrizio, Presidente della US DUBINO, per rispondere della violazione dell'art 1 bis, comma 1, CGS per aver invitato 15 giovani calciatori (nati nel 2003 e nel 2004) tesserati per la ASD ACCADEMIA VALTELLINA, a passare nelle file della US DUBINO, nel corso di incontri di presentazione delle attività sportive per la stagione in corso. 3. US DUBINO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, - rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni: - a carico del RUSCONI Paolo mesi SEI di inibizione; - a carico del COLTURRI Fabrizio mesi QUATTRO di inibizione; - a carico della società US DUBINO € 600,00 di ammenda; - preso atto che i deferiti hanno chiesto l'applicazione minima delle sanzioni avendo agito su richiesta dei genitori ed in buona fede; OSSERVA Il comportamento addebitato risulta provato documentalmente ed ammesso dei deferiti stessi. La responsabilità della società deferita e del suo Presidente e del suo tesserato Rusconi in ordine alla violazione dell'art 1 bis comma 1 CGS risulta pertanto evidente. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA - a carico del RUSCONI Paolo mesi tre di inibizione; - a carico del COLTURRI Fabrizio mesi due di inibizione; - a carico della società US DUBINO € 400,00 di ammenda; Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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