COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD GALACTICOS Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. B Gara del 4.03.2016 tra Olmi Cesano / ASD Galacticos C.U. n. 49 del CRL datato 10.03.2016.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD GALACTICOS Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. B Gara del 4.03.2016 tra Olmi Cesano / ASD Galacticos C.U. n. 49 del CRL datato 10.03.2016. La società ASD GALACTICOS ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha squalificato i calciatori POSCA Manuel e CILENTO Massimiliano rispettivamente sino al 3.3.2021 ed al 9.11.2016 e le ha comminato l'ammenda di Euro 300,00, lamentando che il comportamento tenuto dai calciatori non era stato violento e che comunque la società si è prodigata per calmare gli animi; pertanto chiede l'annullamento delle predette sanzioni o comunque in subordine una significativa riduzione delle stesse. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l'arbitro a chiarimenti osserva : l'arbitro sentito a chiarimenti da Questa Corte ha confermato che il POSCA dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni si è rifiutato di abbandonare il campo, dapprima minacciandolo verbalmente e poi colpendolo con due sputi, uno al volto l'altro sulla divisa. Ha altresì confermato che il POSCA, mantenendo fede alle minacce, al termine della gara colpiva l'arbitro con un violento calcio volante alla gabbia toracica, procurandogli altresì postimi accertati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore Policlinico. La gravità estrema del suddetto comportamento giustifica la squalifica comminata al calciatore dal GS che merita di essere confermata. L'arbitro ha altresì confermato di aver evitato di essere colpito con un pugno alla spalla dal calciatore CILENTO Massimiliano in quanto prontamente fermato da una persona non identificata riconducibile alla squadra avversaria. Alla luce dei parametri abitualmente applicati da Questa Corte si ritiene congrua sia la squalifica comminata al CILENTO sia l'ammenda comminata alla società reclamante per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento tenuto dai suddetti calciatori. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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