COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società ACCADEMIA BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 58 del 22.03.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Omegna – Accademia Borgomanero disputata in data 19.03.2016, Campionato Juniores Regionali

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società ACCADEMIA BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 58 del 22.03.2016 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Omegna – Accademia Borgomanero disputata in data 19.03.2016, Campionato Juniores Regionali La Società Accademia Borgomanero si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha assegnato alla ricorrente gara persa con risultato 0-3 per comportamento rissoso da parte dei propri calciatori nei confronti degli avversari, tanto da comportare la sospensione della gara. La società ricorrente nega ogni responsabilità in capo ai propri tesserati. In particolare, non corrisponderebbe al vero la circostanza che la gara venne sospesa a causa di una rissa che avrebbe coinvolto anche la totalità dei calciatore della società Accademia Borgomanero. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale, in particolare il supplemento di rapporto, è sufficientemente dettagliato ed inequivoco nel mettere in luce le responsabilità anche dei tesserati della società Accademia Borgomanero. Il direttore di gara ha dovuto sospendere l’incontro in quanto la situazione era assolutamente degenerata e, pur dopo paziente attesa, non accennava a rientrava la rissa che vedeva parte attiva anche i giocatori della società ricorrente. Al punto dall’essere il direttore di gara nell’impossibilità anche solo di richiamare i capitani delle squadre. Il fattivo coinvolgimento anche dei calciatori della società ricorrente è circostanza affermata nel referto, facente piena prova, nonché successivamente confermata dal medesimo direttore di gara. Quanto contenuto nel referto, ed assecondato dal giudice sportivo, non può pertanto essere confutato con gli argomenti portati nel ricorso. Certamente non risolutivo né chiarificatore appare il richiamo al fatto che alcuno dei tesserati della società ricorrente (dirigente, allenatore, calciatore) sia stato diretto destinatario di un provvedimento disciplinare. Il referto mette in luce come il direttore di gara non abbia potuto soffermarsi a sanzionare le singole condotte in quanto, temendo per la propria incolumità anche a seguito delle minacce a lui indirizzate da tesserati della società Omegna, ha privilegiato la tutela della propria incolumità ed il repentino allontanamento dal terreno di gioco, in attesa dell’intervento della forza pubblica. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è da ritenersi adeguata e deve in questa sede trovare piena conferma. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, RESPINGE il reclamo della ACCADEMIA BORGOMANERO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it