COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della A.P.D. FRESONARA CALCIO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 57 del 17.3.2016, con il quale veniva comminata la squalifica fino al 15.3.2017 all’allenatore CORRADO PIERGIORGIO (gara Capriatese/Fresonara del 13.3.2016, valida per il campionato di Seconda categoria girone N)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 14/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della A.P.D. FRESONARA CALCIO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 57 del 17.3.2016, con il quale veniva comminata la squalifica fino al 15.3.2017 all’allenatore CORRADO PIERGIORGIO (gara Capriatese/Fresonara del 13.3.2016, valida per il campionato di Seconda categoria girone N) Con il ricorso in oggetto, la società Fresonara richiede una riduzione della sanzione comminata dal giudice sportivo al proprio allenatore, sulla base di una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa e meno grave rispetto a quanto riportato nel rapporto arbitrale, ammettendo in sostanza le vivaci proteste del sig. Corrado ma negando il compimento da parte del medesimo di gesti violenti ai danni del direttore di gara. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene non vi siano motivi per disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce piena prova di quanto avvenuto sul terreno di gioco per gli organi della giustizia sportiva. Tale rapporto, infatti, riporta in modo inequivoco il fatto che il sig. Corrado, prima di allontanarsi dal terreno di gioco, colpiva il direttore di gara al volto con una manata, costringendolo ad interrompere l’incontro; la circostanza è ulteriormente suffragata dall’allegato referto del pronto soccorso, che attesta la contusione al volto subita dall’arbitro, con piccolo ematoma allo zigomo sinistro e conseguente prognosi di giorni sette. Del resto, in conseguenza di quanto accaduto il direttore di gara ha dovuto sospendere anticipatamente l’incontro e da tale circostanza è conseguita la sanzione della gara persa assegnata dal giudice sportivo alla società Fresonara; se davvero il sig. Corrado non avesse colpito l’arbitro, non si comprende per quale motivo tale società non abbia interposto reclamo anche avverso tale decisione. In ragione delle suestese considerazioni, l’entità della sanzione comminata dal giudice sportivo appare corretta e commisurata alla gravità della condotta ascrivibile al sig. Corrado ed il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Per tali motivi codesta Corte d’Appello Federale Territoriale RESPINGE Il ricorso delle società A.P.D. FRESONARA CALCIO, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it