COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 14 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 10/ 4/2016 TORPE – ORANI

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 14 Aprile 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 10/ 4/2016 TORPE - ORANI Il Giudice Sportivo, -visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; -rilevato che al 20º minuto del secondo tempo il giocatore Cherchi Nicola Antonio del Torpè, dopo essere stato espulso per aver proferito nei confronti dell'arbitro frasi gravemente offensive, lo colpiva violentemente alla spalla con la borsa contenente i medicinali provocandogli un forte dolore alla base del collo; -rilevato che al 41º del secondo tempo in seguito ad una decisione tecnica dell'arbitro si avvicinava il giocatore Satta Gianluca del Torpè che lo spingeva violentemente mandandolo a sbattere contro un altro giocatore provocandogli nuovamente un forte dolore alla base del collo; -rilevato che contestualmente l'arbitro veniva accerchiato da diversi giocatori del Torpè, che non riusciva ad individuare, che lo ingiuriavano e minacciavano pesantemente; -rilevato che, a seguito di tale aggressione che gli causava timore per la propria incolumità e del persistere del forte dolore al collo l'arbitro non era più in grado di riprendere la gara ed era perciò costretto a sospenderla; -visto l'art. 17 del C.G.S.; DELIBERA - di infliggere alla Società Torpè la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 a favore della Società Orani; - di squalificare il giocatore Cherchi Nicola (Torpè) fino al 30 aprile 2017 e il giocatore Satta Gianluca (Torpè) per sei giornate. Si specifica che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (art. 16 c. 4 bis del C.G.S.)
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