COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 14 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dal dirigente Ibba Mariano della Società Mercede Calcio Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 17.03.2016. Gara Mercede / Lanteri SS del 13.03.2016 – Campionato Regionale Giovanissini.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 14 Aprile 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo proposto dal dirigente Ibba Mariano della Società Mercede Calcio Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 39 del 17.03.2016. Gara Mercede / Lanteri SS del 13.03.2016 - Campionato Regionale Giovanissini. Il tesserato Ibba Mariano, dirigente della Società Mercede Calcio di Alghero, ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata a lui inflitta la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.06.2016 perché allontanato per aver contestato con frase ingiuriosa una decisione arbitrale, si rifiutava inizialmente di abbandonare il terreno di gioco, reiterando le ingiurie, ma lasciava infine il campo solo grazie al capitano della sua squadra, seguitando dalla tribuna ad ingiuriare l’arbitro. Infine, al termine della gara, irrompeva nello spogliatoio arbitrale, minacciando il direttore di gara e bloccando temporaneamente la sua uscita dallo spogliatoio, venendo poi allontanato grazie all’intervento del dirigente addetto all’arbitro della stessa società Mercede. Il ricorrente, nei motivi di gravame e nel corso dell’audizione, riconosce di avere formulato vibrate proteste all’indirizzo dell’arbitro, ma contesta in modo circostanziato la ricostruzione dello stesso negando di avere in qualsiasi momento, insultato o ingiuriato l’arbitro, ovvero proferito frasi blasfeme. Il ricorrente, infine, ammette di aver lasciato la zona di competenza per chiedere spiegazioni al direttore di gara, insistendo a fine gara, di aver usato toni concitati ed inadeguati, ma nega di avere impedito in alcun modo l’uscita dell’arbitro dallo spogliatoio. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti osserva che sono stati portati dal ricorrente elementi che fanno emergere talune incongruenze nel referto arbitrale. A mero titolo di esempio l’arbitro riporta nel referto di aver convocato il capitano della società Mercede, invitandolo a far allontanare il signor Ibba dal terreno di gioco, circostanza che fa comprendere che in quel momento l’arbitro si trovasse ad una certa distanza dal dirigente, cosicchè non si comprende come abbia potuto con certezza attribuire al signor Ibba le frasi ingiuriose. La Corte ritiene pertanto la sanzione sproporzionata al reale accadimento dei fatti, considerando che la condotta del signor Ibba anche alla luce delle sue ammissioni si è esaurita in una protesta vibrata e scomposta, ma priva di connotati ingiuriosi, minacciosi o blasfemi, cosicchè la sanzione più adeguata è l’inibizione fino al 30.04.2016. Per questi motivi, la Corte di Appello Sportiva Territoriale, in accoglimento del reclamo, dispone di ridurre fino al 30.04.2016 la inibizione irrogata al dirigente Ibba Mariano e dispone la restituzione della tassa.
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